Art. 83.
Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
1. In sede di Organismo paritetico di cui all'art. 7, le parti
analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie
storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di
analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino
significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di
settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale
e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale e nei
periodi in cui e' piu' elevata la domanda di servizi da parte
dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi
di miglioramento.
2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati
nell'anno successivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di
miglioramento di cui al comma 1 le risorse di cui all'art. 80, comma
4 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi) ed all'art. 81, comma 4
(Fondo premialita' e fasce) non possono essere incrementate, rispetto
al loro ammontare riferito all'anno precedente; tale limite permane
anche negli anni successivi, fino a quando gli obiettivi di
miglioramento non siano stati effettivamente conseguiti. La
contrattazione integrativa disciplina gli effetti del presente comma
sulla premialita' individuale.