Art. 84.
Risorse destinate agli obiettivi organizzativi ed individuali
1. Al fine di assicurare l'ottimale perseguimento degli obiettivi
organizzativi ed individuali, la contrattazione integrativa destina
la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 80, comma 4 (Fondo
condizioni di lavoro e incarichi) e di cui all'art. 81 comma 4 (Fondo
premialita' e fasce), con esclusione di quelle derivanti da
disposizioni di legge, al finanziamento degli istituti di cui
all'art. 81 (Fondo premialita' e fasce) e, specificamente, ai premi
di cui all'art. 81, comma 6, lettera b) (Fondo premialita' e fasce)
almeno il 30% di tali risorse.