Art. 85.
Decorrenza e disapplicazioni
1. La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo, a
decorrere dalla sua entrata in vigore ai sensi dell'art. 2, comma 2,
del presente CCNL (Durata, decorrenza, tempi e procedure di
applicazione del contratto), sostituisce integralmente tutte le
previgenti discipline in materia che devono pertanto ritenersi
disapplicate fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove
norme del presente capo.