(Allegato-Allegato 4)
                             ALLEGATO 4 
          Sistemi interni di segnalazione delle violazioni 
 
  I sistemi interni di segnalazione delle violazioni sono definiti in
linea con il principio di proporzionalita'. 
  Essi sono strutturati in modo  da  garantire  che  le  segnalazioni
vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso  canali  specifici,
autonomi e indipendenti che differiscono  dalle  ordinarie  linee  di
reporting. A questo fine, i sistemi interni di segnalazione prevedono
canali alternativi a disposizione del segnalante cosi' da  assicurare
che il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione
della  segnalazione  non   sia   gerarchicamente   o   funzionalmente
subordinato al soggetto eventualmente segnalato, non sia esso  stesso
il presunto responsabile della violazione e non abbia  un  potenziale
interesse  correlato  alla  segnalazione   tale   da   comprometterne
l'imparzialita' e l'indipendenza di giudizio. 
  Per effettuare la segnalazione, non e' necessario che il segnalante
disponga di  prove  della  violazione;  tuttavia,  deve  disporre  di
informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere
ragionevole l'invio. 
  I soggetti preposti alla ricezione, all'esame  e  alla  valutazione
delle  segnalazioni  non  partecipano  all'adozione  degli  eventuali
provvedimenti decisionali, che sono  rimessi  alle  funzioni  o  agli
organi aziendali competenti. 
  E' nominato un responsabile dei sistemi interni di segnalazione  il
quale assicura il corretto svolgimento del procedimento  e  riferisce
direttamente e senza indugio agli organi  aziendali  le  informazioni
oggetto di segnalazione, ove rilevanti (34) . 
  Anche  per  ottemperare  agli   obblighi   previsti   dall'articolo
4-undecies  del  TUF,  i  sistemi  interni  di   segnalazione   delle
violazioni assicurano  adeguati  livelli  di  confidenzialita'  delle
informazioni fornite nell'ambito della segnalazione. 
  Le procedure relative ai sistemi interni di segnalazione indicano: 
    a) i soggetti che, in conformita' a quanto disposto dell'articolo
1, comma 1, lettera i-ter, TUF (2), possono fare una segnalazione; 
    b) gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione,
nel rispetto di quanto previsto dall'articolo  4-undecies,  comma  1,
TUF; 
    c) le modalita' per le segnalazioni delle presunte violazioni e i
soggetti preposti alla loro ricezione; 
    d) il procedimento da avviare a seguito  della  segnalazione;  in
questo ambito sono indicati, almeno, i tempi e le fasi di svolgimento
del  procedimento,  i  soggetti  coinvolti,  le  ipotesi  in  cui  il
responsabile dei sistemi interni di segnalazione e' tenuto a  fornire
immediata comunicazione agli organi aziendali; 
    e) le modalita'  attraverso  cui  il  soggetto  segnalante  e  il
soggetto segnalato sono informati sugli sviluppi del procedimento; 
    f) la previsione  dell'obbligo  per  il  soggetto  segnalante  di
dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione; 
    g) quando il segnalante e' corresponsabile delle  violazioni,  un
trattamento  privilegiato  per  quest'ultimo  rispetto   agli   altri
corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile. 
  Per  incentivare  l'uso  dei  sistemi  interni  di  segnalazione  e
favorire  la  diffusione  di  una  cultura  della   legalita',   sono
illustrati al personale in maniera  chiara,  precisa  e  completa  il
procedimento di segnalazione interno,  i  presidi  posti  a  garanzia
della riservatezza dei dati personali del segnalante e  del  presunto
responsabile della violazione.  Il  personale  e'  avvertito  che  la
disposizione di legge in base alla quale il presunto responsabile  ha
il diritto di ottenere, tra l'altro, l'indicazione  dell'origine  dei
dati personali (art. 7, comma 2, del decreto  legislativo  20  giugno
2003, n. 196), non trova applicazione con riguardo all'identita'  del
segnalante, che puo' essere rivelata  solo  con  il  suo  consenso  o
quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. 
  Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina  sulla  protezione
dei  dati  personali,  il  responsabile  dei   sistemi   interni   di
segnalazione redige una relazione annuale sul corretto  funzionamento
dei sistemi  interni  di  segnalazione,  contenente  le  informazioni
aggregate sulle risultanze  dell'attivita'  svolta  a  seguito  delle
segnalazioni  ricevute;  la  relazione  e'  approvata  dagli   organi
aziendali e messa a disposizione del personale. 
  Le attivita' di ricezione, esame e valutazione  delle  segnalazioni
possono  essere  esternalizzate  nel  rispetto  della  disciplina  in
materia  di  esternalizzazione.  In  caso  di  esternalizzazione,  il
fornitore di servizi riferisce al responsabile dei sistemi interni di
segnalazione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 

(34) Il responsabile dei sistemi interni di  segnalazione,  in  linea
     con il principio di proporzionalita', puo' direttamente  gestire
     le fasi di ricezione, esame e valutazione  del  procedimento  di
     segnalazione.