ALLEGATO 4 Sistemi interni di segnalazione delle violazioni I sistemi interni di segnalazione delle violazioni sono definiti in linea con il principio di proporzionalita'. Essi sono strutturati in modo da garantire che le segnalazioni vengano ricevute, esaminate e valutate attraverso canali specifici, autonomi e indipendenti che differiscono dalle ordinarie linee di reporting. A questo fine, i sistemi interni di segnalazione prevedono canali alternativi a disposizione del segnalante cosi' da assicurare che il soggetto preposto alla ricezione, all'esame e alla valutazione della segnalazione non sia gerarchicamente o funzionalmente subordinato al soggetto eventualmente segnalato, non sia esso stesso il presunto responsabile della violazione e non abbia un potenziale interesse correlato alla segnalazione tale da comprometterne l'imparzialita' e l'indipendenza di giudizio. Per effettuare la segnalazione, non e' necessario che il segnalante disponga di prove della violazione; tuttavia, deve disporre di informazioni sufficientemente circostanziate che ne facciano ritenere ragionevole l'invio. I soggetti preposti alla ricezione, all'esame e alla valutazione delle segnalazioni non partecipano all'adozione degli eventuali provvedimenti decisionali, che sono rimessi alle funzioni o agli organi aziendali competenti. E' nominato un responsabile dei sistemi interni di segnalazione il quale assicura il corretto svolgimento del procedimento e riferisce direttamente e senza indugio agli organi aziendali le informazioni oggetto di segnalazione, ove rilevanti (34) . Anche per ottemperare agli obblighi previsti dall'articolo 4-undecies del TUF, i sistemi interni di segnalazione delle violazioni assicurano adeguati livelli di confidenzialita' delle informazioni fornite nell'ambito della segnalazione. Le procedure relative ai sistemi interni di segnalazione indicano: a) i soggetti che, in conformita' a quanto disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera i-ter, TUF (2), possono fare una segnalazione; b) gli atti o i fatti che possono essere oggetto di segnalazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4-undecies, comma 1, TUF; c) le modalita' per le segnalazioni delle presunte violazioni e i soggetti preposti alla loro ricezione; d) il procedimento da avviare a seguito della segnalazione; in questo ambito sono indicati, almeno, i tempi e le fasi di svolgimento del procedimento, i soggetti coinvolti, le ipotesi in cui il responsabile dei sistemi interni di segnalazione e' tenuto a fornire immediata comunicazione agli organi aziendali; e) le modalita' attraverso cui il soggetto segnalante e il soggetto segnalato sono informati sugli sviluppi del procedimento; f) la previsione dell'obbligo per il soggetto segnalante di dichiarare se ha un interesse privato collegato alla segnalazione; g) quando il segnalante e' corresponsabile delle violazioni, un trattamento privilegiato per quest'ultimo rispetto agli altri corresponsabili, compatibilmente con la disciplina applicabile. Per incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e favorire la diffusione di una cultura della legalita', sono illustrati al personale in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno, i presidi posti a garanzia della riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione. Il personale e' avvertito che la disposizione di legge in base alla quale il presunto responsabile ha il diritto di ottenere, tra l'altro, l'indicazione dell'origine dei dati personali (art. 7, comma 2, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196), non trova applicazione con riguardo all'identita' del segnalante, che puo' essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, il responsabile dei sistemi interni di segnalazione redige una relazione annuale sul corretto funzionamento dei sistemi interni di segnalazione, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell'attivita' svolta a seguito delle segnalazioni ricevute; la relazione e' approvata dagli organi aziendali e messa a disposizione del personale. Le attivita' di ricezione, esame e valutazione delle segnalazioni possono essere esternalizzate nel rispetto della disciplina in materia di esternalizzazione. In caso di esternalizzazione, il fornitore di servizi riferisce al responsabile dei sistemi interni di segnalazione. Parte di provvedimento in formato grafico (34) Il responsabile dei sistemi interni di segnalazione, in linea con il principio di proporzionalita', puo' direttamente gestire le fasi di ricezione, esame e valutazione del procedimento di segnalazione.