(Allegato-art. 94)
                              Art. 94. 
              Fondo per la retribuzione degli incarichi 
 
    1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della  Ipotesi
di C.C.N.L., e' istituito il nuovo Fondo per  la  retribuzione  degli
incarichi. 
    2. Nel nuovo fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad  invarianza
complessiva  di  spesa,  in  un  unico  importo,  i  seguenti  valori
consolidati nell'anno di sottoscrizione della  Ipotesi  di  C.C.N.L.,
come  certificati  dal   competente   organo   di   controllo   della
contrattazione integrativa: 
      a) le risorse  del  «Fondo  per  l'indennita'  di  specificita'
medica,   retribuzione   di   posizione,   equiparazione,   specifico
trattamento e indennita' di direzione di struttura complessa» di  cui
all'art. 9  C.C.N.L.  6  maggio  2010,  biennio  economico  2008-2009
dell'Area IV medico-veterinaria; 
      b) le risorse del «Fondo  per  la  retribuzione  di  posizione,
equiparazione, specifico trattamento e  indennita'  di  direzione  di
struttura complessa» di cui all'art. 58, comma 4 del C.C.N.L.  del  5
dicembre 1996,  all'art.  8  del  C.C.N.L.  6  maggio  2010,  biennio
economico 2008-2009 ed all'art. 8,  comma  6,  del  C.C.N.L.  del  17
ottobre 2008 (Entrata a regime dell'istituzione della qualifica unica
di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,  tecniche,
della  riabilitazione,  della   prevenzione   e   della   professione
ostetrica)  dell'Area  III  con  riferimento  alla   sola   dirigenza
sanitaria e delle professioni sanitarie e quindi al netto  di  quelle
che sono state destinate alla  dirigenza,  professionale,  tecnico  e
amministrativa. 
    3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato: 
      a) di un importo, su base annua, pari  a  euro  248,30  per  le
unita' di personale destinatarie del presente  C.C.N.L.  in  servizio
alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e  a
valere dall'anno successivo; 
      b) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' ed agli assegni personali, di cui all'art.  50,  comma  2,
lettera d) del C.C.N.L.  8  giugno  2000  (Fondo  per  indennita'  di
specificita'  medica,  retribuzione  di   posizione,   equiparazione,
specifico trattamento o indennita' per i dirigenti  con  incarico  di
direzione di struttura complessa) dell' Area IV medico-veterinaria ed
all'art. 50, comma 2, lettera d) C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Fondi per la
retribuzione  di  posizione,  equiparazione,  specifico  trattamento,
indennita' di direzione di struttura  complessa)  dell'Area  III  con
riferimento  alla  sola  dirigenza  sanitaria  e  delle   professioni
sanitarie, che non saranno piu' corrisposti al personale cessato  dal
servizio a partire  dall'anno  di  costituzione  del  presente  nuovo
Fondo;  l'importo  confluisce   stabilmente   nel   Fondo   dell'anno
successivo alla cessazione dal servizio in misura intera  in  ragione
d'anno; per evitare duplicazioni di importi, i predetti valori  degli
assegni personali sono recuperati nel fondo solo nel caso  in  cui  i
relativi importi non siano stati gia' computati tra  le  risorse  del
fondo e, pertanto, considerati nell'ambito delle risorse  consolidate
di cui al comma 2; 
      c) delle risorse che saranno determinate, a  partire  dall'anno
di costituzione del presente nuovo Fondo, in  applicazione  dell'art.
50, comma 2  lettera  a)  del  C.C.N.L.  8  giugno  2000  (Fondo  per
indennita'  di  specificita'  medica,  retribuzione   di   posizione,
equiparazione, specifico trattamento o indennita' per i dirigenti con
incarico  di  direzione  di  struttura  complessa)  dell'   Area   IV
medico-veterinaria, tenuto conto  di  quanto  previsto  dall'art.  6,
comma 1, lettera a)  (Confronto  regionale),  nonche'  dell'art.  50,
comma 2  lettera  a)  del  C.C.N.L.  8  giugno  2000  (Fondi  per  la
retribuzione  di  posizione,  equiparazione,  specifico  trattamento,
indennita' di direzione di struttura  complessa)  dell'Area  III  con
riferimento  alla  sola  dirigenza  sanitaria  e  delle   professioni
sanitarie, tenuto conto  di  quanto  previsto  dall'art.  6  comma.1,
lettera a) (Confronto regionale) e tenendo conto dei  soli  posti  di
organico relativi al personale destinatario  del  presente  C.C.N.L.;
dette risorse confluiscono nella quota, parziale o totale,  destinata
al presente fondo, fermo restando che  il  computo  delle  stesse  e'
effettuato una sola volta, senza duplicazione di risorse; 
      d) delle risorse che saranno determinate, a  partire  dall'anno
di costituzione del presente nuovo Fondo, in  applicazione  dell'art.
53, comma 1 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei  fondi  per
incremento delle dotazioni organiche o dei  servizi)  dell'  Area  IV
medico-veterinaria, nonche' dell'art. 53, comma 1 del CCNL  8  giugno
2000  (Finanziamento  dei  fondi  per  incremento   delle   dotazioni
organiche)  dell'Area  III  con  riferimento  alla   sola   dirigenza
sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti
di organico relativi al personale destinatario del presente C.C.N.L.; 
      e) delle eventuali risorse trasferite stabilmente  al  presente
Fondo ai sensi dell'art. 95, comma 9(Fondo per la retribuzione  degli
incarichi). 
    4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno: 
      a) delle risorse di cui all'art. 53, comma  2  del  C.C.N.L.  8
giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento  delle  dotazioni
organiche o dei servizi) dell'Area IV, nonche' dell'art. 53, comma  2
del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei  fondi  per  incremento
delle dotazioni organiche) dell'Area III con  riferimento  alla  sola
dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie; 
      b) delle eventuali altre risorse derivanti da  disposizioni  di
legge che prevedano specifici trattamenti  economici  in  favore  del
personale, coerenti con le finalita' del presente Fondo. 
    5. Le risorse di cui al comma 3 lettera c), d) e quelle di cui al
comma 4, lettera a) sono stanziate nel  rispetto  delle  linee  guida
regionali. Le risorse di cui al comma 4 lettera a) sono stanziate nel
rispetto dei vincoli dettati dalle disposizioni normative in  materia
di equilibrio dei costi (piani di rientro). 
    6. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al  presente
articolo e dei fondi di cui ai  successivi  articoli  95  e  96  deve
comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma
2 del decreto legislativo n. 75/2017. 
    7. Le  risorse  del  Fondo  di  cui  al  presente  articolo  sono
annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi: 
      a) retribuzione di posizione  parte  fissa  e  parte  variabile
secondo la disciplina di cui all'art. 91(Retribuzione di  posizione),
ivi compresa la maggiorazione di cui all'art. 92, comma 4,  (Clausola
di garanzia); 
      b) indennita' per incarico di direzione di struttura complessa; 
      c) indennita' di  specificita'  medico  -  veterinaria  di  cui
all'art. 90-bis (Indennita' di specificita' medico - veterinaria); 
      d) eventuali trattamenti economici previsti  sulla  base  delle
specifiche disposizioni di legge di cui al comma  4,  lettera  b),  a
valere sulle risorse di cui alla medesima lettera; 
      e)   specifico   trattamento   economico   ove   spettante   in
applicazione della norma transitoria art. 38, comma  3  del  C.C.N.L.
dell'8 giugno 2000 (Norma transitoria per  i  dirigenti  gia'  di  II
livello) dell'Area IV medico-veterinaria  e  art.  39,  comma  2  del
C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 (Norma transitoria per i  dirigenti  gia'
di secondo livello del ruolo sanitario) dell'Area III con riferimento
alla sola dirigenza sanitaria; 
      f) eventuali assegni personali posti  a  carico  del  fondo  ai
sensi delle vigenti norme contrattuali.