(Allegato-art. 95)
                              Art. 95. 
               Fondo per la retribuzione di risultato 
 
    1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della  Ipotesi
di C.C.N.L., e' istituito il  nuovo  Fondo  per  la  retribuzione  di
risultato. 
    2. Nel nuovo fondo di cui al comma 1 confluiscono, ad  invarianza
complessiva  di  spesa,  in  un  unico  importo,  i  seguenti  valori
consolidati nell'anno di sottoscrizione della  Ipotesi  di  C.C.N.L.,
come  certificati  dal   competente   organo   di   controllo   della
contrattazione integrativa: 
      a) le risorse del «Fondo per la retribuzione di risultato e per
la qualita' della prestazione individuale» di  cui  all'art.  11  del
C.C.N.L. del 6 maggio 2010  dell'Area  IV  medico-veterinaria  (quota
relativa ai medici); 
      b) le risorse del «Fondo per la retribuzione di risultato e per
la qualita' della prestazione individuale» di  cui  all'art.  11  del
C.C.N.L. del 6 maggio 2010  dell'Area  IV  medico-veterinaria  (quota
relativa ai veterinari); 
      c) le risorse del «Fondo per la retribuzione di risultato e per
la qualita' della prestazione individuale» di  cui  all'art.  10  del
C.C.N.L. 6 maggio 2010 ed all'art. 8, comma 6, del  C.C.N.L.  del  17
ottobre 2008 (Entrata a regime dell'istituzione della qualifica unica
di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche,  tecniche,
della  riabilitazione,  della   prevenzione   e   della   professione
ostetrica)  dell'Area  III  con  riferimento  alla   sola   dirigenza
sanitaria e delle professioni sanitarie e quindi al netto  di  quelle
che sono state destinate  alla  dirigenza  professionale,  tecnica  e
amministrativa. 
    3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato: 
      a) di un importo, su base annua, pari  a  euro  162,50  per  le
unita' di personale destinatarie del presente  C.C.N.L.  in  servizio
alla data del 31 dicembre 2015, a decorrere dal 31 dicembre 2018 e  a
valere dall'anno successivo; 
      b) delle risorse che saranno determinate, a  partire  dall'anno
di costituzione del presente nuovo Fondo, in  applicazione  dell'art.
50, comma 2  lettera  a)  del  C.C.N.L.  8  giugno  2000  (Fondo  per
indennita'  di  specificita'  medica,  retribuzione   di   posizione,
equiparazione, specifico trattamento o indennita' per i dirigenti con
incarico  di  direzione  di   struttura   complessa)   dell'Area   IV
medico-veterinaria, tenuto conto  di  quanto  previsto  dall'art.  6,
comma 1, lettera a)  (Confronto  regionale),  nonche'  dell'art.  50,
comma 2  lettera  a)  del  C.C.N.L.  8  giugno  2000  (Fondi  per  la
retribuzione  di  posizione,  equiparazione,  specifico  trattamento,
indennita' di direzione di struttura  complessa)  dell'Area  III  con
riferimento  alla  sola  dirigenza  sanitaria  e  delle   professioni
sanitarie, tenuto conto  di  quanto  previsto  dall'art.  6  comma.1,
lettera a) (Confronto regionale) e tenendo conto dei  soli  posti  di
organico relativi al personale destinatario  del  presente  C.C.N.L.;
dette risorse confluiscono nella quota, parziale o totale,  destinata
al presente fondo, fermo restando che  il  computo  delle  stesse  e'
effettuato una sola volta, senza duplicazione di risorse; 
      c) delle risorse che saranno determinate, a  partire  dall'anno
di costituzione del presente nuovo Fondo, in  applicazione  dell'art.
53, comma 1 del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei  fondi  per
incremento delle dotazioni organiche  o  dei  servizi)  dell'Area  IV
Medico-veterinaria, nonche' dell'art. 53,  comma  1  del  C.C.N.L.  8
giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento  delle  dotazioni
organiche)  dell'Area  III  con  riferimento  alla   sola   dirigenza
sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo conto dei soli posti
di organico relativi al personale destinatario del presente C.C.N.L.; 
    4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno: 
      a) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA e degli assegni
personali, di cui all'art. 50, comma 2, lettera  d)  del  C.C.N.L.  8
giugno  2000  (Fondo   per   indennita'   di   specificita'   medica,
retribuzione di posizione,  equiparazione,  specifico  trattamento  o
indennita' per i dirigenti con incarico  di  direzione  di  struttura
complessa) dell'Area IV medico-veterinaria ed all'art. 50,  comma  2,
lettera d) C.C.N.L. 8 giugno  2000  (Fondi  per  la  retribuzione  di
posizione,  equiparazione,  specifico  trattamento,   indennita'   di
direzione di struttura complessa) dell'Area III con riferimento  alla
sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitaria del  personale
cessato dal servizio nel corso  dell'anno  precedente,  calcolati  in
misura pari alle mensilita' residue dopo la cessazione,  computandosi
a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilita', le frazioni  di
mese  superiori  a  quindici  giorni;  per  evitare  duplicazioni  di
importi, i predetti valori degli assegni  personali  sono  recuperati
nel fondo solo nel caso in cui i relativi  importi  non  siano  stati
gia' computati tra le risorse  del  fondo  e,  pertanto,  considerati
nell'ambito delle risorse consolidate di cui al comma 2; 
      b) delle risorse di cui all'art. 53, comma  2  del  C.C.N.L.  8
giugno 2000 (Finanziamento dei fondi per incremento  delle  dotazioni
organiche o dei servizi) dell'Area IV, nonche' dell'art. 53, comma  2
del C.C.N.L. 8 giugno 2000 (Finanziamento dei  fondi  per  incremento
delle dotazioni organiche) dell'Area III con  riferimento  alla  sola
dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie; 
      c) delle risorse di cui all'art. 52, comma 5,  lettera  b)  del
C.C.N.L. 8 giugno 2000  (Fondo  della  retribuzione  di  risultato  e
premio per la qualita' della prestazione  individuale)  dell'Area  IV
medico-veterinaria, nonche' dell'art. 52, comma  5,  lettera  b)  del
CCNL 8/6/2000 (Fondo della retribuzione di risultato e premio per  la
qualita' della prestazione individuale) dell'Area III con riferimento
alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie; 
      d) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della
legge n. 449/1997; 
      e)  della  quota  di  risparmi  conseguiti  e  certificati   in
attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del  decreto-legge  6  luglio
2011, n. 98; 
      f) delle altre risorse derivanti da disposizioni di  legge  che
prevedano specifici trattamenti economici in  favore  del  personale,
coerenti con le finalita' del presente Fondo. 
    5. Le risorse di cui al comma 3 lettera b) e c) e quelle  di  cui
al comma 4, lettera b) e c), sono stanziate nel rispetto delle  linee
guida regionali. Le risorse di cui al comma 4, ad eccezione di quelle
di cui alle lettere a) e f), sono stanziate nel rispetto dei  vincoli
dettati dalle disposizioni normative in  materia  di  equilibrio  dei
costi (piani di rientro). 
    6. La quantificazione delle risorse del Fondo di cui al  presente
articolo  e  dei  fondi  di  cui  agli  articoli  94  (Fondo  per  la
retribuzione degli incarichi) e 96 (Fondo per la  retribuzione  delle
condizioni di lavoro) deve comunque avvenire,  complessivamente,  nel
rispetto dell'art. 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017. 
    7. Le  risorse  del  Fondo  di  cui  al  presente  articolo  sono
annualmente rese disponibili per i seguenti utilizzi: 
      a) retribuzione di  risultato  secondo  la  disciplina  di  cui
all'art. 93 (Retribuzione di risultato e relativa differenziazione); 
      b) trattamenti economici previsti sulla base  delle  specifiche
disposizioni di legge di cui al comma 4, lettera f), a  valere  sulle
risorse di cui alla medesima lettera; 
      c)  welfare  integrativo  di  cui  all'art.   80-bis   (Welfare
integrativo); 
      d)   indennita'   per   sostituzioni   di   cui   all'art.   22
(Sostituzioni); 
      e) eventuali risorse annualmente trasferite ai sensi  dell'art.
96, comma 4, lettera c) (Fondo per la retribuzione  delle  condizioni
di lavoro). 
    8. Alle risorse rese  disponibili  ai  sensi  del  comma  7  sono
altresi'  sommate  eventuali  risorse  residue  del  presente  Fondo,
nonche' dei fondi di cui agli articoli 94 e 96, stanziate a  bilancio
e certificate dagli  organi  di  controllo,  qualora  non  sia  stato
possibile  utilizzarle  integralmente,  le  quali  sono  vincolate  a
retribuzione   di   risultato.   Resta   comunque   fermo   l'obbligo
dell'integrale destinazione  delle  risorse  nell'anno  contabile  di
competenza. 
    9. Al fine  di  garantire  la  copertura  degli  oneri  derivanti
dall'applicazione della disciplina di cui all'art.  91  (Retribuzione
di posizione), anche in correlazione  con  la  definizione  di  nuovi
assetti organizzativi, le  aziende  possono  ridurre  stabilmente  le
complessive risorse di cui ai commi 2 e 3 del presente  articolo,  in
una misura comunque non superiore al 30% delle stesse,  incrementando
di un importo corrispondente le risorse di cui all'art. 94 (Fondo per
la retribuzione degli incarichi). 
    10. Alla retribuzione di risultato,  e'  destinato,  in  sede  di
contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera  b)
(Contrattazione  collettiva  integrativa:  soggetti  e  materie)   un
importo non inferiore al 70% delle risorse annualmente disponibili  a
valere sul presente Fondo. 
    11. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione della Ipotesi
di C.C.N.L. e  fino  all'anno  di  entrata  in  vigore  del  C.C.N.L.
relativo al prossimo triennio contrattuale, la  destinazione  annuale
delle risorse disponibili del presente fondo,  tra  le  categorie  di
dirigenti di cui al comma 2, lettera a),  b),  c),  destinatarie  dei
precedenti fondi, e' effettuata in modo tale da garantire a  ciascuna
di esse quote di riparto proporzionalmente  non  inferiori  a  quelle
risultanti dall'anno di  sottoscrizione  della  presente  Ipotesi  di
C.C.N.L.. 
    12. Nel primo anno di utilizzo del nuovo fondo di cui al presente
articolo gli eventuali residui derivanti dal mancato utilizzo,  negli
anni precedenti, di risorse dei  Fondi  pregressi,  sono  utilizzati,
nell'ambito del nuovo fondo, a beneficio delle medesime categorie  di
dirigenti di cui al comma  2  lettera  a),  b),  c)  che  risultavano
destinatarie dei suddetti fondi pregressi.