Art. 103 Stipendio tabellare 1. Gli stipendi tabellari, stabiliti dall'art. 5 del CCNL 4 agosto 2010, relativi ai professionisti di prima qualifica, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella 7, con le decorrenze ivi previste. 2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dalla allegata tabella 8. 3. A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata tabella 9. 4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita' nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun professionista.