(Allegato-art. 103)
 
                              Art. 103 
 
                         Stipendio tabellare 
 
  1. Gli stipendi tabellari, stabiliti dall'art. 5 del CCNL 4  agosto
2010,  relativi  ai   professionisti   di   prima   qualifica,   sono
incrementati degli importi mensili  lordi,  per  tredici  mensilita',
indicati nella tabella 7, con le decorrenze ivi previste. 
  2.  Gli  importi  annui   degli   stipendi   tabellari   risultanti
dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure e  alle
scadenze stabilite dalla allegata tabella 8. 
  3. A decorrere dal mese successivo a quello di  sottoscrizione  del
presente CCNL, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta  con
decorrenza 2010 cessa  di  essere  corrisposta  come  specifica  voce
retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare, come indicato
nell'allegata tabella 9. 
  4. Restano confermati la  retribuzione  individuale  di  anzianita'
nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti,
nella misura in godimento di ciascun professionista.