Art. 104 Effetti dei nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita, sul TFR, sull'indennita' alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, ed i contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 103 (Stipendio tabellare) sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Resta confermato quanto previsto dall'art. 80 commi 3 (Effetti dei nuovi stipendi) del CCNL del 30 maggio 2007, quadriennio normativo 2002-2005.