Art. 105 Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il fondo dell'Area dei professionisti di cui all'art. 7 del CCNL del 4 agosto 2010 biennio economico 2008-2009 e' incrementato dell'1,17%, calcolato sul monte salari anno 2015 relativo alla medesima Area dei professionisti. 2. E' confermata la disciplina del Fondo per le politiche di sviluppo dei professionisti di prima qualifica professionale contenuta nei precedenti CCNL del personale di cui al presente capo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.