(Allegato-Dichiarazioni congiunte)
 
                    Dichiarazione congiunta n. 1 
 
  In relazione a quanto previsto dall'art.  15,  comma  11  (Ferie  e
recupero festivita' soppresse), le parti si danno reciprocamente atto
che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art.
5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del
2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e
prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione  Pubblica  prot.  32937  del
6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012),  all'atto  della  cessazione
del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi  in
cui l'impossibilita' di  fruire  delle  ferie  non  e'  imputabile  o
riconducibile al dirigente o professionista  come  nelle  ipotesi  di
decesso, malattia e infortunio, risoluzione del  rapporto  di  lavoro
per inidoneita' fisica permanente e  assoluta,  congedo  obbligatorio
per maternita' o paternita'. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 2 
 
  Con riferimento all'art. 20 (assenze per malattia in caso di  gravi
patologie richiedenti terapie  salvavita)  le  parti  concordano  sul
fatto che le assenze per l'effettuazione delle terapie in  regime  di
ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da  struttura  sanitaria
competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero, o in regime
di day-surgery o day-service, sono  equiparate  a  quelle  dovute  al
ricovero ospedaliero o a day-hospital. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 3 
 
  Le parti prendono atto che l'Organismo paritetico per l'innovazione
di cui all'art. 6 (Organismo  paritetico  per  l'innovazione),  nella
individuazione  dei  suoi  compiti  e  nello  svolgimento  delle  sue
funzioni, dovra' operare senza sovrapposizioni  con  l'attivita'  del
Comitato Unico di Garanzia. A tal fine,  ove  necessario,  occorrera'
promuovere forme di coordinamento che garantiscano la distinzione dei
ruoli di ciascuno dei due organismi ed evitino la duplicazione  delle
relative funzioni. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 4 
 
  Le  parti  condividono  la   positiva   innovazione   rappresentata
dall'art. 20  (Assenze  per  malattia  in  caso  di  gravi  patologie
richiedenti  terapie  salvavita)  del  presente  CCNL  e   concordano
sull'utilita'  di   procedere   ad   un'attivita'   di   monitoraggio
dell'attuazione del nuovo istituto  anche  al  fine  di  estendere  e
migliorare la prima applicazione della norma a partire dal successivo
rinnovo del CCNL. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 5 
 
  Le parti, nel condividere gli obiettivi stabiliti per la diffusione
del lavoro agile nella pubblica amministrazione,  auspicano  la  piu'
ampia applicazione dell'istituto anche nei  confronti  del  personale
destinatario del presente CCNL, nel rispetto  delle  disposizioni  di
legge e delle indicazioni fornite  dal  Dipartimento  della  Funzione
pubblica,  assicurando  i  necessari  momenti  di  partecipazione   e
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, in  linea  con  quanto
previsto dal titolo II, parte comune del presente CCNL. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 6 
 
  In relazione a quanto previsto dagli artt. 74 e 99  in  materia  di
assenze  per   l'espletamento   di   visite,   terapie,   prestazioni
specialistiche od esami diagnostici, le parti ritengono concordemente
che,  nel  caso  di  concomitanza  tra   l'espletamento   di   visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e  la
situazione di incapacita' lavorativa temporanea  conseguente  ad  una
patologia  gia'  in  atto  o  determinata  dalle  caratteristiche  di
esecuzione e di impegno organico di  tali  prestazioni,  la  relativa
assenza sia da imputare a malattia e, pertanto, non decurti le ore di
permesso spettanti. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 7 
 
  Relativamente al personale professionista di cui alla sezione  III,
titolo III, capi I e III del presente CCNL, le parti concordano sulla
necessita' di affrontare e  risolvere  le  problematiche  concernenti
l'applicazione delle discipline  relative  ai  livelli  economici  di
professionalita', in ottica di evoluzione  ed  eventuale  superamento
delle stesse. Al fine di acquisire elementi informativi ed istruttori
sulla  situazione  in  atto   presso   gli   enti,   sulle   esigenze
organizzative e di valorizzazione del personale nonche' sulle risorse
necessarie, sara' insediata  presso  l'Aran,  entro  tre  mesi  dalla
sottoscrizione del presente CCNL, una commissione paritetica composta
da rappresentanti dell'Aran  e  degli  enti  interessati  nonche'  da
rappresentanti designati da ciascuna delle  organizzazioni  sindacali
firmatarie del presente CCNL. Ferma restando la competenza degli enti
nella definizione dei criteri  di  conferimento  degli  incarichi  di
coordinamento, previa partecipazione sindacale nelle  forme  previste
dal presente CCNL, la commissione  potra'  altresi'  approfondire  la
materia della definizione di tali criteri per i professionisti di cui
al capo I, al fine  di  valutare  l'introduzione  -  anche  a  titolo
sperimentale - di forme e modalita' di  coinvolgimento  dei  colleghi
professionisti nella procedura di  conferimento  degli  incarichi  di
coordinamento. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 8 
 
  In relazione a quanto disposto dall'art. 59 del  CCNL  Area  I  del
21/04/2006  -  quadriennio  2002/2005,  in  sede  di   contrattazione
integrativa di cui all'art. 44 (Contrattazione integrativa: materie),
comma 1, lett. b),  possono  essere  individuate  le  piu'  opportune
iniziative  per  assicurare  livelli  retributivi,   correlati   agli
incarichi affidati, tendenzialmente omogenei a parita' di graduazione
delle relative funzioni. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 9 
 
  Le  parti  concordano   sulla   necessita'   di   approfondire   la
problematica  dell'inquadramento  nella   dirigenza   dei   segretari
comunali e provinciali gia' transitati nei ruoli dei ministeri, sulla
base  di  disposizioni  di  legge,  al  fine  di  valutare  possibili
soluzioni, sul piano normativo, dei differenti inquadramenti  operati
in applicazione delle suddette disposizioni. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 10 
 
  Le parti concordano nel ritenere che, ai  fini  della  liquidazione
dei trattamenti  di  fine  servizio  comunque  denominati,  ferme  le
vigenti  discipline  di  legge  regolanti  la  materia  e  le  prassi
applicative definite dall'ente previdenziale competente, il dirigente
transitato nei ruoli di altro ente o  amministrazione  a  seguito  di
concorso pubblico, corso-concorso, conferimento  di  incarico  o  per
altre cause  diverse  dalla  mobilita`,  possa  far  valere  l'intera
anzianita' di servizio, previa riunione delle anzianita' di  servizio
complessivamente  riconosciute.  Per  le   finalita'   anzidette,   i
trattamenti di fine  servizio  eventualmente  corrisposti  potrebbero
essere riversati dal dirigente all'ente di appartenenza, al  lordo  e
maggiorati dell'interesse legale. 
 
                    Dichiarazione congiunta n. 11 
 
  Con riferimento al personale dell'area medica degli  enti  pubblici
non economici di cui alla sezione III, titolo III, capo II, le  parti
esprimono l'auspicio che,  nei  confronti  di  detto  personale,  sia
possibile  applicare,  anche  in  forma  sperimentale,   istituti   e
disposizioni previste per i medici del servizio sanitario  nazionale,
nell'ambito degli strumenti  di  regolazione  attivabili  presso  gli
enti, nel rispetto del presente CCNL e delle relazioni  sindacali  da
questo previste.