Dichiarazione congiunta n. 1 In relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma 11 (Ferie e recupero festivita' soppresse), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012 convertito nella legge n. 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dirigente o professionista come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneita' fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternita' o paternita'. Dichiarazione congiunta n. 2 Con riferimento all'art. 20 (assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita) le parti concordano sul fatto che le assenze per l'effettuazione delle terapie in regime di ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero, o in regime di day-surgery o day-service, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero o a day-hospital. Dichiarazione congiunta n. 3 Le parti prendono atto che l'Organismo paritetico per l'innovazione di cui all'art. 6 (Organismo paritetico per l'innovazione), nella individuazione dei suoi compiti e nello svolgimento delle sue funzioni, dovra' operare senza sovrapposizioni con l'attivita' del Comitato Unico di Garanzia. A tal fine, ove necessario, occorrera' promuovere forme di coordinamento che garantiscano la distinzione dei ruoli di ciascuno dei due organismi ed evitino la duplicazione delle relative funzioni. Dichiarazione congiunta n. 4 Le parti condividono la positiva innovazione rappresentata dall'art. 20 (Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita) del presente CCNL e concordano sull'utilita' di procedere ad un'attivita' di monitoraggio dell'attuazione del nuovo istituto anche al fine di estendere e migliorare la prima applicazione della norma a partire dal successivo rinnovo del CCNL. Dichiarazione congiunta n. 5 Le parti, nel condividere gli obiettivi stabiliti per la diffusione del lavoro agile nella pubblica amministrazione, auspicano la piu' ampia applicazione dell'istituto anche nei confronti del personale destinatario del presente CCNL, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica, assicurando i necessari momenti di partecipazione e coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, in linea con quanto previsto dal titolo II, parte comune del presente CCNL. Dichiarazione congiunta n. 6 In relazione a quanto previsto dagli artt. 74 e 99 in materia di assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, le parti ritengono concordemente che, nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita' lavorativa temporanea conseguente ad una patologia gia' in atto o determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico di tali prestazioni, la relativa assenza sia da imputare a malattia e, pertanto, non decurti le ore di permesso spettanti. Dichiarazione congiunta n. 7 Relativamente al personale professionista di cui alla sezione III, titolo III, capi I e III del presente CCNL, le parti concordano sulla necessita' di affrontare e risolvere le problematiche concernenti l'applicazione delle discipline relative ai livelli economici di professionalita', in ottica di evoluzione ed eventuale superamento delle stesse. Al fine di acquisire elementi informativi ed istruttori sulla situazione in atto presso gli enti, sulle esigenze organizzative e di valorizzazione del personale nonche' sulle risorse necessarie, sara' insediata presso l'Aran, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, una commissione paritetica composta da rappresentanti dell'Aran e degli enti interessati nonche' da rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Ferma restando la competenza degli enti nella definizione dei criteri di conferimento degli incarichi di coordinamento, previa partecipazione sindacale nelle forme previste dal presente CCNL, la commissione potra' altresi' approfondire la materia della definizione di tali criteri per i professionisti di cui al capo I, al fine di valutare l'introduzione - anche a titolo sperimentale - di forme e modalita' di coinvolgimento dei colleghi professionisti nella procedura di conferimento degli incarichi di coordinamento. Dichiarazione congiunta n. 8 In relazione a quanto disposto dall'art. 59 del CCNL Area I del 21/04/2006 - quadriennio 2002/2005, in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 44 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1, lett. b), possono essere individuate le piu' opportune iniziative per assicurare livelli retributivi, correlati agli incarichi affidati, tendenzialmente omogenei a parita' di graduazione delle relative funzioni. Dichiarazione congiunta n. 9 Le parti concordano sulla necessita' di approfondire la problematica dell'inquadramento nella dirigenza dei segretari comunali e provinciali gia' transitati nei ruoli dei ministeri, sulla base di disposizioni di legge, al fine di valutare possibili soluzioni, sul piano normativo, dei differenti inquadramenti operati in applicazione delle suddette disposizioni. Dichiarazione congiunta n. 10 Le parti concordano nel ritenere che, ai fini della liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, ferme le vigenti discipline di legge regolanti la materia e le prassi applicative definite dall'ente previdenziale competente, il dirigente transitato nei ruoli di altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico, corso-concorso, conferimento di incarico o per altre cause diverse dalla mobilita`, possa far valere l'intera anzianita' di servizio, previa riunione delle anzianita' di servizio complessivamente riconosciute. Per le finalita' anzidette, i trattamenti di fine servizio eventualmente corrisposti potrebbero essere riversati dal dirigente all'ente di appartenenza, al lordo e maggiorati dell'interesse legale. Dichiarazione congiunta n. 11 Con riferimento al personale dell'area medica degli enti pubblici non economici di cui alla sezione III, titolo III, capo II, le parti esprimono l'auspicio che, nei confronti di detto personale, sia possibile applicare, anche in forma sperimentale, istituti e disposizioni previste per i medici del servizio sanitario nazionale, nell'ambito degli strumenti di regolazione attivabili presso gli enti, nel rispetto del presente CCNL e delle relazioni sindacali da questo previste.