Art. 87 Incrementi dello stipendio tabellare 1. Gli stipendi tabellari del personale ricompreso nell'Area dei professionisti, come stabiliti dall'art. 8 e dalla tabella 2 allegata al CCNL dell'Area VI sottoscritto il 21/7/2010, biennio economico 2008-2009, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella 1, con le decorrenze ivi stabilite. 2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella 2. 3. A decorrere dal mese successivo a quello della sottoscrizione del CCNL, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata tabella 3. 4. Restano confermati la retribuzione individuale di anzianita' nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti, nella misura in godimento di ciascun professionista.