Art. 88 Effetti dei nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 87 hanno effetto sul trattamento di quiescenza, sull'indennita' di buonuscita o di anzianita', sul trattamento di fine rapporto, sull'indennita' alimentare, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 87 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei professionisti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente triennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamate nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell'indennita' di buonuscita e di anzianita', dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'articolo 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita fissa e variabile, provvedendo al recupero dei contributi non versati a totale carico degli interessati. 3. Si conferma quanto previsto dagli articoli 98, comma 3 e 99, comma 3 del CCNL del 1/8/2006, periodo normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003.