Art. 90 Livelli differenziati di professionalita' 1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, gli enti attivano la procedura per il riconoscimento di tutti i passaggi dal primo al secondo livello di professionalita', attribuibili sulla base dei contingenti previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali. 2. La procedura di cui al comma 1 e' attivata mediante l'utilizzo di criteri semplificati rispetto a quelli ordinari, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 85, comma 6, lett. a) e b) del CCNL dell'Area VI, quadriennio normativo 2002-2005 del 1/8/2006.