(Allegato-art. 90)
 
                               Art. 90 
 
              Livelli differenziati di professionalita' 
 
  1. Entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, gli  enti
attivano la procedura per il riconoscimento di tutti i  passaggi  dal
primo al secondo livello di professionalita', attribuibili sulla base
dei contingenti previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali. 
  2. La procedura di cui al comma 1 e' attivata  mediante  l'utilizzo
di criteri semplificati rispetto a quelli ordinari,  con  particolare
riferimento a quelli previsti dall'art. 85, comma 6, lett.  a)  e  b)
del CCNL dell'Area VI, quadriennio normativo 2002-2005 del 1/8/2006.