(Allegato-art. 95)
 
                               Art. 95 
 
                Incrementi dello stipendio tabellare 
 
  1.  Gli  stipendi  tabellari  del  personale  ricompreso  nell'Area
medica, come stabiliti dall'art. 8 e dalla tabella 2 allegata al CCNL
della Area VI sottoscritto il 21/7/2010, biennio economico 2008-2009,
sono  incrementati  degli  importi   mensili   lordi,   per   tredici
mensilita', indicati nella allegata tabella 4, con le decorrenze  ivi
stabilite. 
  2. Gli importi annui  lordi  degli  stipendi  tabellari  risultanti
dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle
scadenze stabilite dalla allegata tabella 5. 
  3. A decorrere dal mese successivo a quello di  sottoscrizione  del
presente CCNL, l'indennita' di vacanza contrattuale riconosciuta  con
decorrenza 2010 cessa  di  essere  corrisposta  come  specifica  voce
retributiva ed e' conglobata nello stipendio tabellare, come indicato
nell'allegata tabella 6. 
  4. Restano confermati la  retribuzione  individuale  di  anzianita'
nonche' gli eventuali assegni ad personam, ove acquisiti o spettanti,
nella misura in godimento di ciascun professionista dell'area medica.