(Allegato-art. 96)
 
                               Art. 96 
 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
  1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione  dell'art.
95 hanno effetto sul trattamento di  quiescenza,  sull'indennita'  di
buonuscita  o  di  anzianita',  sul  trattamento  di  fine  rapporto,
sull'indennita'   alimentare,   sulle   ritenute   assistenziali    e
previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  dell'art.  95
hanno effetto integralmente sulla determinazione del  trattamento  di
quiescenza dei professionisti  comunque  cessati  dal  servizio,  con
diritto a pensione, nel periodo  di  vigenza  del  presente  triennio
contrattuale  di  parte  economica  alle  scadenze  e  negli  importi
previsti dalle disposizioni richiamate nel  presente  articolo.  Agli
effetti  del  trattamento  di  fine  rapporto,   dell'indennita'   di
buonuscita e di anzianita', dell'indennita' sostitutiva di  preavviso
e  di  quella  prevista  dall'articolo  2122  del  Codice  Civile  si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di  cessazione
dal servizio nonche' la retribuzione di posizione percepita  fissa  e
variabile, provvedendo al  recupero  dei  contributi  non  versati  a
totale carico degli interessati. 
  3. Si conferma quanto previsto dagli articoli 104, comma 3, e  105,
comma 3, del CCNL del 1/8/2006, periodo normativo 2002-2005 e biennio
economico 2002-2003.