(Allegato-art. 97)
 
                               Art. 97 
 
                       Fondo dell'Area medica 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il fondo  dell'Area  medica  di
cui all'art. 11 del CCNL Area VI sottoscritto il  21/7/2010,  biennio
economico 2008-2009, e' incrementato dell'1,63%, calcolato sul  monte
salari anno 2015 relativo alla medesima Area medica. 
  2. Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei  medici,
nei valori definiti ai sensi dell'art. 11,  comma  2,  del  CCNL  del
21/7/2010, corrisposte a carico delle risorse del  fondo  di  cui  al
presente articolo, sono ulteriormente incrementate, a  decorrere  dal
1° gennaio 2018, di un importo complessivo annuo lordo pari a € 130. 
  3. E' confermata la disciplina del Fondo dell'Area medica contenuta
nei precedenti CCNL del personale di  cui  al  presente  capo.  Resta
fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.