Art. 97 Fondo dell'Area medica 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il fondo dell'Area medica di cui all'art. 11 del CCNL Area VI sottoscritto il 21/7/2010, biennio economico 2008-2009, e' incrementato dell'1,63%, calcolato sul monte salari anno 2015 relativo alla medesima Area medica. 2. Le componenti fisse della retribuzione di posizione dei medici, nei valori definiti ai sensi dell'art. 11, comma 2, del CCNL del 21/7/2010, corrisposte a carico delle risorse del fondo di cui al presente articolo, sono ulteriormente incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2018, di un importo complessivo annuo lordo pari a € 130. 3. E' confermata la disciplina del Fondo dell'Area medica contenuta nei precedenti CCNL del personale di cui al presente capo. Resta fermo quanto previsto dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017.