(Allegato-art. 98)
 
                               Art. 98 
 
       Ulteriori linee guida generali in materia di formazione 
 
  1.  Per  i  professionisti  dell'area  medica   la   formazione   e
l'aggiornamento professionale assumono  particolare  rilevanza  quale
metodo permanente per la valorizzazione delle capacita' ed attitudini
personali e come  supporto  per  l'assunzione  delle  responsabilita'
affidate. 
  2.  Gli   enti   garantiscono   idonei   strumenti   formativi   ai
professionisti dell'area medica secondo i principi e  le  regole  che
disciplinano la formazione continua nel Servizio sanitario nazionale. 
  3.  Per   finalita'   di   aggiornamento   tecnico-scientifico,   i
professionisti dell'area medica  di  cui  al  presente  capo  possono
richiedere il comando finalizzato, per periodi di tempo  determinati,
presso centri, istituti od altri organismi di  ricerca  nazionali  od
internazionali,  che  abbiano  dato  il  loro  assenso,  secondo   la
disciplina stabilita dalle amministrazioni, sulla base  dei  principi
che   regolano   tale   istituto.   Esso   e'    autorizzato    dalle
amministrazioni, non puo' comunque superare due anni nel  quinquennio
e, fermo restando il decorso  dell'anzianita'  di  servizio  ad  ogni
effetto, per la sua durata non  competono  gli  assegni  relativi  al
rapporto di lavoro. Nel caso  in  cui  il  comando  sia  giustificato
dall'esigenza  di  compiere  studi  speciali  o  acquisire   tecniche
particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi,  le
amministrazioni possono autorizzare il comando finalizzato stabilendo
se ed in quale misura e  per  quale  durata  competono  lo  stipendio
tabellare e la retribuzione di  posizione,  con  esclusione  comunque
delle quote retributive collegate all'effettiva presenza in  servizio
e della retribuzione di risultato. 
  4. L'aggiornamento facoltativo  comprende  documentate  iniziative,
selezionate dagli interessati,  nonche'  partecipazione  a  convegni,
congressi o perfezionamenti o specializzazioni facoltativi,  connessi
con l'attivita' di servizio ed effettuati con  l'utilizzo  delle  ore
riservate  all'aggiornamento  ai  sensi  dell'art.  3  del  CCNL  del
14/4/1997, senza oneri per le amministrazioni.  L'eventuale  concorso
alle  spese  da  parte  dell'amministrazione   e',   in   tal   caso,
strettamente subordinato all'effettiva connessione  delle  iniziative
con l'attivita' di servizio. 
  5. La partecipazione dei medici previdenziali e degli altri  medici
e veterinari all'attivita' didattica di  docenza  si  realizza  nelle
aree di applicazione definite da ciascuna amministrazione.