(Allegato-art. 99)
 
                               Art. 99 
 
Assenze  per   l'espletamento   di   visite,   terapie,   prestazioni
                 specialistiche od esami diagnostici 
 
  1.  Ai  professionisti  medici  di  cui  al  presente   capo   sono
riconosciuti  specifici  permessi  per  l'espletamento   di   visite,
terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su
base sia giornaliera che oraria,  nella  misura  massima  di  18  ore
annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la  sede
di lavoro. 
  2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle  assenze  per
malattia  ai  fini  del  computo  del  periodo  di  comporto  e  sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 
  3. I permessi orari di cui al comma 1: 
  a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata  delle
altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla  legge  e
dal presente CCNL, nonche' con  i  riposi  compensativi  di  maggiori
prestazioni lavorative; 
  b)  non  sono  assoggettati  alla  decurtazione   del   trattamento
economico accessorio prevista per le assenze per malattia  nei  primi
10 giorni. 
  4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso
fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad  una  intera
giornata lavorativa. 
  5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere  fruiti  anche
cumulativamente per la durata  dell'intera  giornata  lavorativa.  In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore  a  disposizione
del professionista medico viene computata con riferimento  all'orario
di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata  di
assenza. 
  6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il  trattamento
economico accessorio del professionista  medico  e'  sottoposto  alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 
  7.  La  domanda  di  fruizione  dei  permessi  e'  presentata   dal
professionista medico nel rispetto di  un  termine  di  preavviso  di
almeno tre giorni. Nei casi di particolare  e  comprovata  urgenza  o
necessita', la domanda puo' essere  presentata  anche  nelle  24  ore
precedenti la fruizione e, comunque, non oltre  l'inizio  dell'orario
di lavoro del giorno in cui il professionista medico  intende  fruire
del periodo di permesso giornaliero od orario. 
  8. L'assenza per i permessi di cui  al  comma  1,  e'  giustificata
mediante  attestazione  di  presenza,  anche  in  ordine  all'orario,
redatta dal medico o dal personale  amministrativo  della  struttura,
anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 
  9.   L'attestazione   e'    inoltrata    all'amministrazione    dal
professionista   medico   oppure   e'   trasmessa   direttamente    a
quest'ultima, anche per via telematica, a cura  del  medico  o  della
struttura. 
  10.  Nel  caso  di  concomitanza  tra  l'espletamento   di   visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e  la
situazione di incapacita' lavorativa  temporanea  del  professionista
medico conseguente ad una patologia in atto, la relativa  assenza  e'
imputata  alla  malattia,  con  la  conseguente  applicazione   della
disciplina legale e contrattuale in ordine  al  relativo  trattamento
giuridico ed economico. In tale ipotesi, l'assenza  per  malattia  e'
giustificata mediante: 
  a) attestazione di malattia del medico curante individuato in  base
a   quanto   previsto   dalle   vigenti   disposizioni,    comunicata
all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente  previste  in
tale ipotesi; 
  b) attestazione di presenza, redatta dal  medico  o  dal  personale
amministrativo della struttura, anche privati, che  hanno  svolto  la
visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 8  e  9  del
presente articolo. 
  11. Analogamente a quanto previsto dal comma 10, nei  casi  in  cui
l'incapacita' lavorativa  e'  determinata  dalle  caratteristiche  di
esecuzione e di impegno organico delle visite  specialistiche,  degli
accertamenti,  esami  diagnostici  e/o  delle  terapie,  la  relativa
assenza e' imputata alla malattia, con  la  conseguente  applicazione
della  disciplina  legale  e  contrattuale  in  ordine  al   relativo
trattamento  giuridico  ed  economico.  In  tale  caso  l'assenza  e'
giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma  10,
lett. b). 
  12.  Nell'ipotesi  di  controllo  medico  legale,   l'assenza   dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione  di  presenza  presso  la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 8, 9, 10. 
  13. Nel caso di professionisti medici che, a causa delle  patologie
sofferte,  debbano  sottoporsi  periodicamente,  anche   per   lunghi
periodi, a terapie comportanti incapacita' al lavoro, e'  sufficiente
un'unica certificazione,  anche  cartacea,  del  medico  curante  che
attesti la necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti  comportanti
incapacita'  lavorativa,  secondo  cicli  o  calendari  stabiliti.  I
professionisti  medici  interessati  producono  tale   certificazione
all'amministrazione prima  dell'inizio  della  terapia,  fornendo  il
calendario previsto, ove sussistente.  A  tale  certificazione  fanno
seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 8, 9,
10 dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie  nelle  giornate
previste, nonche'  il  fatto  che  la  prestazione  e'  somministrata
nell'ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 
  14. Resta ferma la possibilita' per il professionista  medico,  per
le finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai  permessi
di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei
permessi per motivi familiari e personali,  dei  riposi  compensativi
per le prestazioni di lavoro  straordinario,  secondo  la  disciplina
prevista per il trattamento economico e giuridico  di  tali  istituti
dal CCNL.