Art. 46. Collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Ateneo e sul suo concreto funzionamento. Il consiglio di amministrazione puo' anche avvalersi per la certificazione del bilancio di una societa' di revisione legale abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e iscritta nel Registro istituito ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto medesimo. 2. Il collegio dei revisori dei conti e' cosi' composto: a) da un rappresentante individuato dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca con funzioni di presidente tra dirigenti in servizio presso lo stesso Ministero; b) da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal consiglio di amministrazione, scelti tra persone dotate di elevate capacita' tecnico-professionali nel settore dell'amministrazione finanziaria e contabile. Tutti i componenti membri del collegio devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali, durano in carica un triennio e sono rinnovabili.