(Statuto-art. 46)
                              Art. 46. 
                   Collegio dei revisori dei conti 
 
    1. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge  e
dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta  amministrazione
ed  in  particolare  sull'adeguatezza   dell'assetto   organizzativo,
amministrativo e contabile adottato dall'Ateneo e  sul  suo  concreto
funzionamento. Il consiglio di amministrazione puo'  anche  avvalersi
per la certificazione del  bilancio  di  una  societa'  di  revisione
legale abilitata a esercitare la  revisione  legale  ai  sensi  delle
disposizioni del decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  e
iscritta nel Registro istituito ai sensi dell'art.  2,  comma  1  del
decreto medesimo. 
    2. Il collegio dei revisori dei conti e' cosi' composto: 
      a)   da   un   rappresentante   individuato    dal    Ministero
dell'Universita' e della  Ricerca  con  funzioni  di  presidente  tra
dirigenti in servizio presso lo stesso Ministero; 
      b) da due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal
consiglio di amministrazione, scelti tra persone  dotate  di  elevate
capacita'  tecnico-professionali  nel  settore   dell'amministrazione
finanziaria e contabile.  Tutti  i  componenti  membri  del  collegio
devono essere iscritti nel Registro dei revisori  legali,  durano  in
carica un triennio e sono rinnovabili.