Art. 67. Il contratto individuale di lavoro 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e' costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le aziende ed enti. 2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta la forma scritta, devono essere espressamente ed esaustivamente indicati: a) tipologia del rapporto di lavoro; b) data di inizio del rapporto di lavoro; c) ruolo professionale e profilo appartenenza; d) tipologia d'incarico conferito e relativi elementi che lo caratterizzano cosi' come previsto dall'art. 71; e) durata del periodo di prova; f) sede dell'attivita' lavorativa; g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato; h) il trattamento economico complessivo corrispondente alla tipologia del rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito dalle: voci del trattamento fondamentale di cui all'art. 86; voci del trattamento economico accessorio di cui all'art. 86, ove spettanti. 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto stesso e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione. 4. L'azienda o ente prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario, anche in via telematica, a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Su richiesta dell'interessato, il termine assegnato dall'azienda o ente puo' essere prorogato di ulteriori quindici giorni per comprovato impedimento. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilita', deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste dalle vigenti disposizioni di legge. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 del CCNL dell'8 giugno 2000 (Periodo di prova precedente disciplina). 5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'azienda o ente comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto. 6. Il contratto individuale deve essere, altresi', stipulato nel caso di assunzione per la direzione di distretto qualora ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 3-sexies, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 502/1992, che prefigura particolari modalita' di conferimento dell'incarico. 7. Per i dirigenti neo-assunti il contratto individuale, superato il periodo di prova, e' integrato per le ulteriori specificazioni concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 71. 8. Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende o enti non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto con norme di legge. 9. Per quanto concerne il contratto d'incarico si rinvia a quanto previsto dall'art. 71. 10. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto del comma 5 il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dirigente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto e' risolto con effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile.