Art. 67.
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e'
costituito e regolato da contratti individuali, secondo le
disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente
contratto collettivo. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato e
a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro
per tutte le aziende ed enti.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, devono essere espressamente ed esaustivamente
indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) ruolo professionale e profilo appartenenza;
d) tipologia d'incarico conferito e relativi elementi che lo
caratterizzano cosi' come previsto dall'art. 71;
e) durata del periodo di prova;
f) sede dell'attivita' lavorativa;
g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo
determinato;
h) il trattamento economico complessivo corrispondente alla
tipologia del rapporto di lavoro ed incarico conferito, costituito
dalle:
voci del trattamento fondamentale di cui all'art. 86;
voci del trattamento economico accessorio di cui all'art. 86,
ove spettanti.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro
e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione del contratto stesso e per i termini di
preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Sono
fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro
prestato fino al momento della risoluzione.
4. L'azienda o ente prima di procedere alla stipulazione del
contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il
destinatario, anche in via telematica, a presentare la documentazione
prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di
lavoro, indicata nel bando di concorso o selezione, assegnandogli un
termine non inferiore a trenta giorni. Su richiesta dell'interessato,
il termine assegnato dall'azienda o ente puo' essere prorogato di
ulteriori quindici giorni per comprovato impedimento. Nello stesso
termine il destinatario, sotto la sua responsabilita', deve
dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato
e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
previste dalle vigenti disposizioni di legge. In caso contrario,
unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la
dichiarazione di opzione per la nuova azienda o ente fatto salvo
quanto previsto dall'art. 14 del CCNL dell'8 giugno 2000 (Periodo di
prova precedente disciplina).
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'azienda o
ente comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
6. Il contratto individuale deve essere, altresi', stipulato nel
caso di assunzione per la direzione di distretto qualora ricorra
l'ipotesi prevista dall'art. 3-sexies, comma 3, ultimo periodo, del
decreto legislativo n. 502/1992, che prefigura particolari modalita'
di conferimento dell'incarico.
7. Per i dirigenti neo-assunti il contratto individuale, superato
il periodo di prova, e' integrato per le ulteriori specificazioni
concernenti l'incarico conferito ai sensi dell'art. 71.
8. Nella stipulazione dei contratti individuali le aziende o enti
non possono inserire clausole peggiorative dei CCNL o in contrasto
con norme di legge.
9. Per quanto concerne il contratto d'incarico si rinvia a quanto
previsto dall'art. 71.
10. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per
esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevita' del
rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto del comma
5 il contratto e' stipulato con riserva di acquisizione dei documenti
prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dirigente non li
presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei
requisiti previsti per l'assunzione, il rapporto e' risolto con
effetto immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice
civile.