Art. 68.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. I dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che
abbiano interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per
motivi di salute possono richiedere alla stessa azienda o ente, entro
cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la
ricostituzione dello stesso.
2. L'azienda o ente si pronuncia motivatamente entro sessanta
giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dirigente e'
ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale, nella
qualifica dirigenziale, posizione iniziale, con esclusione della
R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata fatto salvo quanto previsto
dal comma successivo.
3. Al dirigente, l'azienda o ente conferisce un incarico ai sensi
di quanto previsto dall'art. 70 e dall'art. 71.
4. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' data al dirigente,
senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei
paesi dell'Unione europea.
5. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del
rapporto di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla disponibilita'
del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda o ente
ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per
l'assunzione da parte del richiedente nonche' all'accertamento
dell'idoneita' fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata
da motivi di salute.
6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 59 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 761/1979.