Art. 68. Ricostituzione del rapporto di lavoro 1. I dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che abbiano interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute possono richiedere alla stessa azienda o ente, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso. 2. L'azienda o ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dirigente e' ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione iniziale, con esclusione della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo. 3. Al dirigente, l'azienda o ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 70 e dall'art. 71. 4. La stessa facolta' di cui al comma 1 e' data al dirigente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione europea. 5. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla disponibilita' del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda o ente ed al mantenimento del possesso dei requisiti generali per l'assunzione da parte del richiedente nonche' all'accertamento dell'idoneita' fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata da motivi di salute. 6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979.