(Allegato-art. 68)
                              Art. 68. 
 
                Ricostituzione del rapporto di lavoro 
 
    1.  I  dirigenti  amministrativi,  tecnici  e  professionali  che
abbiano interrotto il rapporto di lavoro per proprio  recesso  o  per
motivi di salute possono richiedere alla stessa azienda o ente, entro
cinque anni dalla data di  cessazione  del  rapporto  di  lavoro,  la
ricostituzione dello stesso. 
    2. L'azienda o ente  si  pronuncia  motivatamente  entro sessanta
giorni dalla richiesta; in  caso  di  accoglimento  il  dirigente  e'
ricollocato, previa stipulazione  del  contratto  individuale,  nella
qualifica dirigenziale,  posizione  iniziale,  con  esclusione  della
R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata fatto salvo quanto previsto
dal comma successivo. 
    3. Al dirigente, l'azienda o ente conferisce un incarico ai sensi
di quanto previsto dall'art. 70 e dall'art. 71. 
    4. La stessa facolta' di cui al comma 1  e'  data  al  dirigente,
senza limiti temporali, nei casi previsti dalle disposizioni di legge
relative all'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni in
correlazione al riacquisto della cittadinanza italiana o di  uno  dei
paesi dell'Unione europea. 
    5. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione  del
rapporto di lavoro e', in ogni caso, subordinata alla  disponibilita'
del corrispondente posto nella dotazione organica dell'azienda o ente
ed  al  mantenimento  del  possesso  dei   requisiti   generali   per
l'assunzione  da  parte  del  richiedente  nonche'   all'accertamento
dell'idoneita' fisica se la cessazione del rapporto sia stata causata
da motivi di salute. 
    6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 59 del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 761/1979.