(Allegato-art. 67)
                              Art. 67. 
 
              Nozioni generali di docente, ricercatore 
         e personale tecnico-amministrativo e di biblioteca 
 
    1. Ai fini del presente statuto, salvo espresse specificazioni: 
      a) il termine «docente» comprende  i  professori  di  ruolo  di
prima  e  seconda  fascia,  i   professori   straordinari   a   tempo
determinato, i professori incaricati stabilizzati e i ricercatori; 
      b)  i  professori  straordinari  a   tempo   determinato   sono
equiparati ai professori di prima fascia, entro  i  limiti  stabiliti
dalla normativa vigente; 
      c) il termine «ricercatore» comprende i ricercatori di ruolo  e
i ricercatori a tempo determinato; 
      d) la denominazione «personale  tecnico,  amministrativo  e  di
biblioteca» comprende anche i collaboratori ed esperti linguistici.