Art. 67. Nozioni generali di docente, ricercatore e personale tecnico-amministrativo e di biblioteca 1. Ai fini del presente statuto, salvo espresse specificazioni: a) il termine «docente» comprende i professori di ruolo di prima e seconda fascia, i professori straordinari a tempo determinato, i professori incaricati stabilizzati e i ricercatori; b) i professori straordinari a tempo determinato sono equiparati ai professori di prima fascia, entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente; c) il termine «ricercatore» comprende i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato; d) la denominazione «personale tecnico, amministrativo e di biblioteca» comprende anche i collaboratori ed esperti linguistici.