Art. 76.
Definizione e principi generali
1. Il lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 e' una delle
possibili modalita' di effettuazione della prestazione lavorativa per
processi e attivita' di lavoro, previamente individuati dalle aziende
o enti, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e
tecnologici per operare con tale modalita'. Esso e' finalizzato a
conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione
organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita
e di lavoro.
2. Il lavoro agile e' una modalita' di esecuzione del rapporto di
lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con
forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi
vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa
viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'azienda o ente e
in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e
predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro
giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di
attivita' svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei
dati trattati, il lavoratore concorda con l'azienda o ente i luoghi
ove e' possibile svolgere l'attivita'. In ogni caso nella scelta dei
luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il
dipendente e' tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che
garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della
salute e sicurezza del lavoratore nonche' la piena operativita' della
dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure
necessarie e idonee a garantire la piu' assoluta riservatezza sui
dati e sulle informazioni in possesso dell'ente che vengono trattate
dal lavoratore stesso. A tal fine, l'azienda o ente consegna al
lavoratore una specifica informativa in materia.
3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile
non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi
gli istituti contrattuali non compatibili con la modalita' a
distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi
nascenti dal rapporto di lavoro in presenza ivi incluso il diritto ad
un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente
applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime
attribuzioni esclusivamente all'interno dell'Azienda o Ente, con le
precisazioni di cui al presente titolo.
4. L'Azienda o ente garantisce al personale in lavoro agile le
stesse opportunita' rispetto alle progressioni di carriera, alle
progressioni economiche, alla incentivazione della performance e alle
iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano
attivita' lavorativa in presenza.