Art. 76. Definizione e principi generali 1. Il lavoro agile di cui alla legge n. 81/2017 e' una delle possibili modalita' di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attivita' di lavoro, previamente individuati dalle aziende o enti, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalita'. Esso e' finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro. 2. Il lavoro agile e' una modalita' di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'azienda o ente e in parte all'esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Ove necessario per la tipologia di attivita' svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione dei dati trattati, il lavoratore concorda con l'azienda o ente i luoghi ove e' possibile svolgere l'attivita'. In ogni caso nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il dipendente e' tenuto ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di tutela della salute e sicurezza del lavoratore nonche' la piena operativita' della dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie e idonee a garantire la piu' assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'ente che vengono trattate dal lavoratore stesso. A tal fine, l'azienda o ente consegna al lavoratore una specifica informativa in materia. 3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Fatti salvi gli istituti contrattuali non compatibili con la modalita' a distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti e gli obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza ivi incluso il diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime attribuzioni esclusivamente all'interno dell'Azienda o Ente, con le precisazioni di cui al presente titolo. 4. L'Azienda o ente garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunita' rispetto alle progressioni di carriera, alle progressioni economiche, alla incentivazione della performance e alle iniziative formative previste per tutti i dipendenti che prestano attivita' lavorativa in presenza.