(Allegato-art. 76)
                              Art. 76. 
 
                   Definizione e principi generali 
 
    1. Il lavoro agile di cui alla legge  n.  81/2017  e'  una  delle
possibili modalita' di effettuazione della prestazione lavorativa per
processi e attivita' di lavoro, previamente individuati dalle aziende
o enti, per i quali sussistano i necessari requisiti organizzativi  e
tecnologici per operare con tale modalita'.  Esso  e'  finalizzato  a
conseguire il miglioramento  dei  servizi  pubblici  e  l'innovazione
organizzativa garantendo, al contempo, l'equilibrio tra tempi di vita
e di lavoro. 
    2. Il lavoro agile e' una modalita' di esecuzione del rapporto di
lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con
forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e  senza  precisi
vincoli di orario o di luogo di  lavoro.  La  prestazione  lavorativa
viene eseguita in parte all'interno dei locali dell'azienda o ente  e
in  parte  all'esterno  di  questi,  senza  una  postazione  fissa  e
predefinita, entro i limiti di durata massima dell'orario  di  lavoro
giornaliero  e  settimanale.  Ove  necessario  per  la  tipologia  di
attivita' svolta dai lavoratori e/o per assicurare la protezione  dei
dati trattati, il lavoratore concorda con l'azienda o ente  i  luoghi
ove e' possibile svolgere l'attivita'. In ogni caso nella scelta  dei
luoghi di svolgimento della  prestazione  lavorativa  a  distanza  il
dipendente e' tenuto ad accertare la presenza  delle  condizioni  che
garantiscono la sussistenza delle condizioni minime di  tutela  della
salute e sicurezza del lavoratore nonche' la piena operativita' della
dotazione informatica e ad adottare tutte le precauzioni e le  misure
necessarie e idonee a garantire la  piu'  assoluta  riservatezza  sui
dati e sulle informazioni in possesso dell'ente che vengono  trattate
dal lavoratore stesso. A tal  fine,  l'azienda  o  ente  consegna  al
lavoratore una specifica informativa in materia. 
    3. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita' agile
non modifica la natura del rapporto di lavoro in  atto.  Fatti  salvi
gli  istituti  contrattuali  non  compatibili  con  la  modalita'   a
distanza, il dipendente conserva i medesimi diritti  e  gli  obblighi
nascenti dal rapporto di lavoro in presenza ivi incluso il diritto ad
un trattamento economico  non  inferiore  a  quello  complessivamente
applicato nei confronti  dei  lavoratori  che  svolgono  le  medesime
attribuzioni esclusivamente all'interno dell'Azienda o Ente,  con  le
precisazioni di cui al presente titolo. 
    4. L'Azienda o ente garantisce al personale in  lavoro  agile  le
stesse opportunita' rispetto  alle  progressioni  di  carriera,  alle
progressioni economiche, alla incentivazione della performance e alle
iniziative formative previste per tutti  i  dipendenti  che  prestano
attivita' lavorativa in presenza.