(Allegato-art. 77)
                              Art. 77. 
 
                       Accesso al lavoro agile 
 
    1. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e  volontaria
ed e' consentito a tutti i lavoratori - siano essi  con  rapporto  di
lavoro a tempo pieno o parziale e  indipendentemente  dal  fatto  che
siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato
- con le precisazioni di cui al presente titolo. 
    2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma  3,  lettera
l) (Confronto), l'azienda o ente individua le attivita'  che  possono
essere effettuate in lavoro agile, fermo restando che sono esclusi  i
lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo di  strumentazioni
o documentazioni non remotizzabili. 
    3. L'azienda o ente nel dare accesso al lavoro agile ha  cura  di
conciliare le esigenze di benessere e  flessibilita'  dei  lavoratori
con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonche' con
le specifiche necessita' tecniche delle attivita'. Fatte salve queste
ultime, e  fermi  restando  i  diritti  di  priorita'  sanciti  dalle
normative tempo per tempo vigenti  nonche'  l'obbligo  da  parte  dei
lavoratori  di  garantire,  nell'esercizio   della   loro   attivita'
lavorativa, gli stessi livelli prestazionali previsti per l'attivita'
in presenza, l'azienda o ente - previo confronto ai  sensi  dell'art.
6, comma 3, lettera l) (Confronto) avra' cura, fermo restando  quanto
previsto nel periodo precedente, di facilitare  l'accesso  al  lavoro
agile ai lavoratori che  si  trovino  in  condizioni  di  particolare
necessita', non coperte da altre misure.