Art. 77. Accesso al lavoro agile 1. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria ed e' consentito a tutti i lavoratori - siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato - con le precisazioni di cui al presente titolo. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lettera l) (Confronto), l'azienda o ente individua le attivita' che possono essere effettuate in lavoro agile, fermo restando che sono esclusi i lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo di strumentazioni o documentazioni non remotizzabili. 3. L'azienda o ente nel dare accesso al lavoro agile ha cura di conciliare le esigenze di benessere e flessibilita' dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonche' con le specifiche necessita' tecniche delle attivita'. Fatte salve queste ultime, e fermi restando i diritti di priorita' sanciti dalle normative tempo per tempo vigenti nonche' l'obbligo da parte dei lavoratori di garantire, nell'esercizio della loro attivita' lavorativa, gli stessi livelli prestazionali previsti per l'attivita' in presenza, l'azienda o ente - previo confronto ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera l) (Confronto) avra' cura, fermo restando quanto previsto nel periodo precedente, di facilitare l'accesso al lavoro agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare necessita', non coperte da altre misure.