Art. 77.
Accesso al lavoro agile
1. L'adesione al lavoro agile ha natura consensuale e volontaria
ed e' consentito a tutti i lavoratori - siano essi con rapporto di
lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che
siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato
- con le precisazioni di cui al presente titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lettera
l) (Confronto), l'azienda o ente individua le attivita' che possono
essere effettuate in lavoro agile, fermo restando che sono esclusi i
lavori in turno e quelli che richiedono l'utilizzo di strumentazioni
o documentazioni non remotizzabili.
3. L'azienda o ente nel dare accesso al lavoro agile ha cura di
conciliare le esigenze di benessere e flessibilita' dei lavoratori
con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonche' con
le specifiche necessita' tecniche delle attivita'. Fatte salve queste
ultime, e fermi restando i diritti di priorita' sanciti dalle
normative tempo per tempo vigenti nonche' l'obbligo da parte dei
lavoratori di garantire, nell'esercizio della loro attivita'
lavorativa, gli stessi livelli prestazionali previsti per l'attivita'
in presenza, l'azienda o ente - previo confronto ai sensi dell'art.
6, comma 3, lettera l) (Confronto) avra' cura, fermo restando quanto
previsto nel periodo precedente, di facilitare l'accesso al lavoro
agile ai lavoratori che si trovino in condizioni di particolare
necessita', non coperte da altre misure.