Art. 78.
Accordo individuale
1. L'accordo individuale e' stipulato per iscritto ai fini della
regolarita' amministrativa e della prova. Ai sensi degli articoli 19
e 21 della legge n. 81/2017, esso disciplina l'esecuzione della
prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell'azienda e
ente, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo
del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore che
di norma vengono forniti dall'amministrazione. L'accordo deve inoltre
contenere almeno i seguenti elementi essenziali:
a) durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso puo'
essere a termine o a tempo indeterminato;
b) modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa fuori
dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle
giornate di lavoro da svolgere in sede e di quelle da svolgere a
distanza;
c) modalita' di recesso, che deve avvenire con un termine di
preavviso non inferiore a trenta giorni salve le ipotesi previste
dall'art. 19 legge n. 81/2017;
d) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
e) indicazione della fascia di cui all'art. 79, comma 1,
lettera a) (Articolazione della prestazione in modalita' agile e
diritto alla disconnessione);
f) i tempi di riposo del lavoratore che comunque non devono
essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza e le
misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la
disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di
lavoro;
g) le modalita' di esercizio del potere direttivo e di
controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore
all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto
disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive
modificazioni ed integrazioni;
h) l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni
indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro agile
ricevuta dall'amministrazione.
2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti
puo' recedere dall'accordo senza preavviso indipendentemente dal
fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.