(Allegato-art. 78)
                              Art. 78. 
 
                         Accordo individuale 
 
    1. L'accordo individuale e' stipulato per iscritto ai fini  della
regolarita' amministrativa e della prova. Ai sensi degli articoli  19
e 21 della legge  n.  81/2017,  esso  disciplina  l'esecuzione  della
prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali  dell'azienda  e
ente, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo
del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore  che
di norma vengono forniti dall'amministrazione. L'accordo deve inoltre
contenere almeno i seguenti elementi essenziali: 
      a) durata dell'accordo, avendo  presente  che  lo  stesso  puo'
essere a termine o a tempo indeterminato; 
      b) modalita' di svolgimento della prestazione lavorativa  fuori
dalla sede  abituale  di  lavoro,  con  specifica  indicazione  delle
giornate di lavoro da svolgere in sede e  di  quelle  da  svolgere  a
distanza; 
      c) modalita' di recesso, che deve avvenire con  un  termine  di
preavviso non inferiore a trenta giorni  salve  le  ipotesi  previste
dall'art. 19 legge n. 81/2017; 
      d) ipotesi di giustificato motivo di recesso; 
      e) indicazione della  fascia  di  cui  all'art.  79,  comma  1,
lettera a) (Articolazione della  prestazione  in  modalita'  agile  e
diritto alla disconnessione); 
      f) i tempi di riposo del lavoratore  che  comunque  non  devono
essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza e le
misure  tecniche  e  organizzative  necessarie  per   assicurare   la
disconnessione del lavoratore dalle  strumentazioni  tecnologiche  di
lavoro; 
      g)  le  modalita'  di  esercizio  del  potere  direttivo  e  di
controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal  lavoratore
all'esterno dei locali dell'amministrazione nel  rispetto  di  quanto
disposto dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
      h)  l'impegno  del  lavoratore  a  rispettare  le  prescrizioni
indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul  lavoro  agile
ricevuta dall'amministrazione. 
    2. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti
puo' recedere  dall'accordo  senza  preavviso  indipendentemente  dal
fatto che lo stesso sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.