Art. 79. Articolazione della prestazione in modalita' agile e diritto alla disconnessione 1. La prestazione lavorativa in modalita' agile puo' essere articolata nelle seguenti fasce temporali: a) fascia di contattabilita' - nella quale il lavoratore e' contattabile sia telefonicamente che via mail o con altre modalita' similari. Tale fascia oraria non puo' essere superiore all'orario medio giornaliero di lavoro; b) fascia di inoperabilita' - nella quale il lavoratore non puo' erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende il periodo di undici ore di riposo consecutivo di cui all'art. 43, comma 5 (Orario di Lavoro) a cui il lavoratore e' tenuto nonche' il periodo di lavoro notturno tra le ore 22,00 e le ore 6,00 del giorno successivo. 2. Nella fascia di contattabilita', il lavoratore puo' richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dai contratti collettivi o dalle norme di legge quali, a titolo esemplificativo, i permessi per motivi personali o familiari di cui all'art. 51 (Permessi retribuiti per motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, i permessi per assemblea di cui all'art. 13 (Diritto di assemblea) e i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992. Il dipendente che fruisce dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, e' sollevato dagli obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilita'. 3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa viene svolta in modalita' agile non e' possibile effettuare lavoro straordinario, trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio. 4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica, e comunque in ogni caso di cattivo funzionamento dei sistemi informatici, qualora lo svolgimento dell'attivita' lavorativa a distanza sia impedito o sensibilmente rallentato, il dipendente e' tenuto a darne tempestiva informazione al proprio dirigente o responsabile. Questi, qualora le suddette problematiche dovessero rendere temporaneamente impossibile o non sicura la prestazione lavorativa, puo' richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore e' tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario ordinario di lavoro. 5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in lavoro agile puo' essere richiamato in sede, con comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio e, comunque, almeno il giorno prima. Il rientro in servizio non comporta il diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite. 6. Il lavoratore ha diritto alla disconnessione. A tal fine, fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b), negli orari diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1, lettera a) non sono richiesti contatti con i colleghi o con il dirigente per lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail, la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'azienda o ente.