(Allegato-art. 79)
                              Art. 79. 
 
Articolazione della prestazione in modalita'  agile  e  diritto  alla
                           disconnessione 
 
    1. La prestazione  lavorativa  in  modalita'  agile  puo'  essere
articolata nelle seguenti fasce temporali: 
      a) fascia di contattabilita' - nella  quale  il  lavoratore  e'
contattabile sia telefonicamente che via mail o con  altre  modalita'
similari. Tale fascia oraria non  puo'  essere  superiore  all'orario
medio giornaliero di lavoro; 
      b) fascia di inoperabilita' - nella  quale  il  lavoratore  non
puo' erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende  il
periodo di undici ore di riposo consecutivo di cui all'art. 43, comma
5 (Orario di Lavoro) a cui il lavoratore e' tenuto nonche' il periodo
di lavoro notturno tra  le  ore  22,00  e  le  ore  6,00  del  giorno
successivo. 
    2.  Nella  fascia  di   contattabilita',   il   lavoratore   puo'
richiedere, ove ne ricorrano i relativi presupposti, la fruizione dei
permessi orari previsti dai contratti collettivi  o  dalle  norme  di
legge  quali,  a  titolo  esemplificativo,  i  permessi  per   motivi
personali o familiari di cui all'art.  51  (Permessi  retribuiti  per
motivi personali o familiari), i permessi sindacali di cui al CCNQ  4
dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, i  permessi
per assemblea di cui all'art. 13 (Diritto di assemblea) e i  permessi
di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992. Il dipendente che fruisce
dei suddetti permessi, per la durata degli stessi, e' sollevato dagli
obblighi stabiliti dal comma 1 per la fascia di contattabilita'. 
    3. Nelle giornate in cui la prestazione lavorativa  viene  svolta
in modalita' agile non e' possibile effettuare lavoro  straordinario,
trasferte, lavoro disagiato, lavoro svolto in condizioni di rischio. 
    4. In caso di problematiche di natura tecnica e/o informatica,  e
comunque  in  ogni  caso  di  cattivo   funzionamento   dei   sistemi
informatici,  qualora  lo  svolgimento  dell'attivita'  lavorativa  a
distanza sia impedito o sensibilmente rallentato,  il  dipendente  e'
tenuto  a  darne  tempestiva  informazione  al  proprio  dirigente  o
responsabile. Questi, qualora  le  suddette  problematiche  dovessero
rendere temporaneamente  impossibile  o  non  sicura  la  prestazione
lavorativa, puo' richiamare il dipendente a lavorare in presenza.  In
caso di ripresa del lavoro in presenza, il  lavoratore  e'  tenuto  a
completare la propria prestazione  lavorativa  fino  al  termine  del
proprio orario ordinario di lavoro. 
    5. Per sopravvenute esigenze di servizio il dipendente in  lavoro
agile puo' essere richiamato in  sede,  con  comunicazione  che  deve
pervenire in tempo utile per la ripresa  del  servizio  e,  comunque,
almeno il giorno prima.  Il  rientro  in  servizio  non  comporta  il
diritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite. 
    6. Il lavoratore ha diritto  alla  disconnessione.  A  tal  fine,
fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera b),  negli  orari
diversi da quelli ricompresi nella fascia di cui al comma 1,  lettera
a) non sono richiesti contatti con i colleghi o con il dirigente  per
lo svolgimento della prestazione lavorativa, la lettura delle e-mail,
la risposta alle telefonate e ai messaggi, l'accesso e la connessione
al sistema informativo dell'azienda o ente.