Art. 92.
Tributi speciali per attivita' svolte
dalle Amministrazioni dello Stato
(articolo 1 del decreto-legge n. 533 del 1954)
1. Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati,
istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai
dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento
autonomo, sono soppressi, a eccezione di quelli previsti dalle
tabelle di cui all'allegato 5 al presente testo unico.