Art. 93.
Denominazione
(articolo 2 del decreto-legge n. 533 del 1954)
1. Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo
92 sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi
speciali e sono versati entro trenta giorni dalla loro riscossione in
appositi capitoli del bilancio dello Stato.