(Allegato-art. 93)
                              Art. 93. 
 
                            Denominazione 
 
           (articolo 2 del decreto-legge n. 533 del 1954) 
 
    1. Tutti i diritti, proventi e compensi, che in base all'articolo
92 sono mantenuti in vigore, assumono  la  denominazione  di  tributi
speciali e sono versati entro trenta giorni dalla loro riscossione in
appositi capitoli del bilancio dello Stato.