(Allegato-art. 96)
                              Art. 96. 
 
                              Esenzioni 
 
(articolo unico della legge n. 228 del 1954; articolo 6, comma 2, del
                decreto legislativo n. 139 del 2024) 
 
    1. Le regioni, anche se  a  statuto  autonomo,  le  province,  le
citta' metropolitane, i comuni e gli enti di beneficenza, sono esenti
dal pagamento dei tributi speciali indicati alla  tabella  A  di  cui
all'allegato 5, nonche'  di  quelli  relativi  ai  servizi  catastali
indicati  nella  tabella  delle  tasse  per  i  servizi  ipotecari  e
catastali allegata al testo unico delle disposizioni  concernenti  le
imposte ipotecaria e catastale, di  cui  al  decreto  legislativo  31
ottobre 1990, n. 347. 
    2. Sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati  nella
citata tabella  A  di  cui  all'allegato  5  i  servizi  erogati  con
modalita' automatizzata, individuati progressivamente con uno o  piu'
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.