Art. 96.
Esenzioni
(articolo unico della legge n. 228 del 1954; articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo n. 139 del 2024)
1. Le regioni, anche se a statuto autonomo, le province, le
citta' metropolitane, i comuni e gli enti di beneficenza, sono esenti
dal pagamento dei tributi speciali indicati alla tabella A di cui
all'allegato 5, nonche' di quelli relativi ai servizi catastali
indicati nella tabella delle tasse per i servizi ipotecari e
catastali allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le
imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 347.
2. Sono esenti dal pagamento dei tributi speciali indicati nella
citata tabella A di cui all'allegato 5 i servizi erogati con
modalita' automatizzata, individuati progressivamente con uno o piu'
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.