Art. 97.
Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera e uffici veterinari
di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna
(articolo 7, commi primo e secondo,
della legge n. 302 del 1984)
1. Per le prestazioni effettuate dal personale in servizio presso
gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, nonche' presso
gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
614, le tariffe previste dalla tabella B, di cui all'allegato 5, sono
raddoppiate.
2. Per le prestazioni di cui al comma 1 rese fuori orario o fuori
circuito doganale a richiesta dell'operatore e nel suo prevalente
interesse le tariffe stesse sono ulteriormente raddoppiate.