ART. 170
Trasformazione della societa'
(articolo 170 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. La trasformazione della societa' non costituisce realizzo ne'
distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese
quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
2. In caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di
cui alla parte I, titolo II, in societa' non soggetta a tale imposta,
o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo
di imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e'
determinato secondo le disposizioni applicabili prima della
trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico.
3. Nel caso di trasformazione di una societa' non soggetta
all'imposta di cui alla parte I, titolo II, in societa' soggetta a
tale imposta le riserve costituite prima della trasformazione con
utili imputati ai soci a norma dell'articolo 5, se dopo la
trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della
loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di
distribuzione e l'imputazione di esse a capitale non comporta
l'applicazione dell'articolo 49, comma 6.
4. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di
cui alla parte I, titolo II, in societa' non soggetta a tale imposta
le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di
cui all'articolo 49, comma 5, sono imputate ai soci, a norma
dell'articolo 5:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per
scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la
trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro
origine;
b) nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non
siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta
indicazione.
5. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate a imposta secondo
il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle societa'
di cui all'articolo 82.