(Testo unico imposte sui redditi-art. 170)
                              ART. 170 
                    Trasformazione della societa' 
(articolo 170 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. La trasformazione della  societa'  non  costituisce  realizzo  ne'
distribuzione delle plusvalenze e  minusvalenze  dei  beni,  comprese
quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 
2. In caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta  di
cui alla parte I, titolo II, in societa' non soggetta a tale imposta,
o viceversa, il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo
di imposta  e  la  data  in  cui  ha  effetto  la  trasformazione  e'
determinato  secondo  le   disposizioni   applicabili   prima   della
trasformazione in base alle risultanze di apposito conto economico. 
3.  Nel  caso  di  trasformazione  di  una  societa'   non   soggetta
all'imposta di cui alla parte I, titolo II, in  societa'  soggetta  a
tale imposta le riserve costituite  prima  della  trasformazione  con
utili  imputati  ai  soci  a  norma  dell'articolo  5,  se  dopo   la
trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della
loro origine, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di
distribuzione  e  l'imputazione  di  esse  a  capitale  non  comporta
l'applicazione dell'articolo 49, comma 6. 
4. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta di
cui alla parte I, titolo II, in societa' non soggetta a tale  imposta
le riserve costituite prima della trasformazione, escluse  quelle  di
cui all'articolo  49,  comma  5,  sono  imputate  ai  soci,  a  norma
dell'articolo 5: 
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per
scopi diversi dalla copertura di  perdite  d'esercizio,  se  dopo  la
trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della  loro
origine; 
b) nel periodo di imposta  successivo  alla  trasformazione,  se  non
siano iscritte in  bilancio  o  vi  siano  iscritte  senza  la  detta
indicazione. 
5. Le riserve di cui al comma 4 sono assoggettate a  imposta  secondo
il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle societa'
di cui all'articolo 82.