ART. 171
Trasformazione eterogenea
(articolo 171 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. In caso di trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo
2500-septies del codice civile, di una societa' soggetta all'imposta
di cui alla parte I, titolo II, in ente non commerciale, i beni della
societa' si considerano realizzati in base al valore normale, salvo
che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale dell'ente
stesso. Le riserve costituite prima della trasformazione, escluse
quelle di cui all'articolo 49, comma 5, sono assoggettate a
tassazione nei confronti dei soci o associati:
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per
scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la
trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro
origine;
b) nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non
iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta indicazione. In
caso di trasformazione in comunione di azienda si applicano le
disposizioni dell'articolo 76, comma 1, lettera p). Si applicano le
disposizioni dell'articolo 170, comma 5.
2. La trasformazione, effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies
del codice civile, di un ente non commerciale in societa' soggetta
all'imposta di cui alla parte I, titolo II, si considera conferimento
limitatamente ai beni diversi da quelli gia' compresi nell'azienda o
complesso aziendale dell'ente stesso.