(Testo unico imposte sui redditi-art. 171)
                              ART. 171 
                      Trasformazione eterogenea 
(articolo 171 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. In caso  di  trasformazione,  effettuata  ai  sensi  dell'articolo
2500-septies del codice civile, di una societa' soggetta  all'imposta
di cui alla parte I, titolo II, in ente non commerciale, i beni della
societa' si considerano realizzati in base al valore  normale,  salvo
che non siano confluiti nell'azienda o complesso aziendale  dell'ente
stesso. Le riserve costituite  prima  della  trasformazione,  escluse
quelle  di  cui  all'articolo  49,  comma  5,  sono  assoggettate   a
tassazione nei confronti dei soci o associati: 
a) nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per
scopi diversi dalla copertura di  perdite  d'esercizio,  se  dopo  la
trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione  della  loro
origine; 
b) nel periodo  d'imposta  successivo  alla  trasformazione,  se  non
iscritte in bilancio ovvero iscritte senza la detta  indicazione.  In
caso di trasformazione  in  comunione  di  azienda  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 76, comma 1, lettera p). Si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 170, comma 5. 
2. La trasformazione, effettuata ai sensi  dell'articolo  2500-octies
del codice civile, di un ente non commerciale  in  societa'  soggetta
all'imposta di cui alla parte I, titolo II, si considera conferimento
limitatamente ai beni diversi da quelli gia' compresi nell'azienda  o
complesso aziendale dell'ente stesso.