(Testo unico imposte sui redditi-art. 172)
                              ART. 172 
                         Fusione di societa' 
(articolo 172 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1.  La  fusione  tra  piu'  societa'  non  costituisce  realizzo  ne'
distribuzione  delle  plusvalenze  e  minusvalenze  dei  beni   delle
societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative alle  rimanenze
e il valore di avviamento. 
2. Nella determinazione del reddito della societa'  risultante  dalla
fusione o incorporante non si tiene  conto  dell'avanzo  o  disavanzo
iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle  azioni
o quote o dell'annullamento delle azioni  o  quote  di  alcuna  delle
societa' fuse possedute da  altre.  I  maggiori  valori  iscritti  in
bilancio  per  effetto  dell'eventuale  imputazione   del   disavanzo
derivante dall'annullamento o dal concambio  di  una  partecipazione,
con riferimento a elementi patrimoniali della societa' incorporata  o
fusa, non sono imponibili nei  confronti  dell'incorporante  o  della
societa' risultante dalla fusione. Tuttavia,  i  beni  ricevuti  sono
valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto  ai  fini
delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi  i  dati  esposti  in
bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 
3. Il cambio delle  partecipazioni  originarie  non  costituisce  ne'
realizzo ne' distribuzione  di  plusvalenze  o  di  minusvalenze  ne'
conseguimento di ricavi per i soci della societa' incorporata o fusa,
fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo  49,
comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 69 e 96. 
4. Dalla data in cui ha effetto la  fusione  la  societa'  risultante
dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi  e  nei  diritti
delle societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui  redditi,
salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7. 
5.  Le  riserve  in  sospensione  di  imposta,  iscritte  nell'ultimo
bilancio delle societa' fuse o incorporate concorrono  a  formare  il
reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante  se  e
nella misura in cui non siano state  ricostituite  nel  suo  bilancio
prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo  da  fusione.  Questa
disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso  di
distribuzione le quali, se e nel limite  in  cui  vi  sia  avanzo  di
fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al  capitale
complessivo delle societa' partecipanti alla fusione al  netto  delle
quote del capitale di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa  o
da altre, concorrono a formare il reddito della  societa'  risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione  dell'avanzo  o
di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente  alla
fusione sono  state  imputate  al  capitale  delle  societa'  fuse  o
incorporate si  intendono  trasferite  nel  capitale  della  societa'
risultante dalla fusione o incorporante e concorrono  a  formarne  il
reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza. 
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio
che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di  cui
al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle  riserve
della societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia'  attribuite
o ricostituite ai sensi  del  comma  5  che  hanno  proporzionalmente
concorso alla sua formazione. Si  considerano  non  concorrenti  alla
formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e  le  riserve  di
capitale  fino  a  concorrenza  del   valore   della   partecipazione
annullata. 
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla  fusione,  compresa
la societa' incorporante, possono essere portate in  diminuzione  del
reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la
parte del loro ammontare che  non  eccede  il  valore  economico  del
patrimonio netto della societa' che riporta le perdite; tale  valore,
determinato  alla  data  di  efficacia   della   fusione   ai   sensi
dell'articolo 2504-bis del  codice  civile,  deve  risultare  da  una
relazione giurata di stima redatta da  un  soggetto  designato  dalla
societa', scelto tra  quelli  di  cui  all'articolo  2409-bis,  primo
comma, del codice civile e al quale si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 64 del codice di procedura civile. Ai fini del primo
periodo, il valore economico del patrimonio netto e'  ridotto  di  un
importo pari al doppio della  somma  dei  conferimenti  e  versamenti
fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia
della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile; tra
i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma
di legge dallo Stato o da  altri  enti  pubblici.  In  assenza  della
relazione giurata di stima, il riporto delle  perdite  e'  consentito
nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale
risulta  dall'ultimo  bilancio  o,  se  inferiore,  dalla  situazione
patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza
tener  conto  dei  conferimenti  e  versamenti  fatti  negli   ultimi
ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la  situazione
stessa; tra i predetti versamenti non  si  comprendono  i  contributi
erogati a norma di legge dallo Stato o da  altri  enti  pubblici.  La
possibilita' di riporto in diminuzione di cui ai  periodi  precedenti
e' subordinata alle condizioni che dal conto economico della societa'
che riporta le perdite relativo: 
a) all'esercizio precedente a quello nel corso del quale  la  fusione
ha efficacia  ai  sensi  dell'articolo  2504-bis  del  codice  civile
risulti  un   ammontare   di   ricavi   e   proventi   dell'attivita'
caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni  di  lavoro
subordinato e relativi  contributi,  di  cui  all'articolo  2425  del
codice civile, superiore al 40 per cento di quello  risultante  dalla
media degli  ultimi  due  esercizi  anteriori;  per  i  soggetti  che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali  si
assumono le componenti di conto economico corrispondenti; 
b) all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio
nel corso del quale la fusione ha efficacia  ai  sensi  dell'articolo
2504-bis del  codice  civile  e  la  data  antecedente  a  quella  di
efficacia della fusione, redatto in osservanza dei principi contabili
applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio,  risulti
un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica e  un
ammontare  delle  spese  per  prestazioni  di  lavoro  subordinato  e
relativi contributi, di cui  all'articolo  2425  del  codice  civile,
ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello  risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i  soggetti  che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali  si
assumono le componenti di conto economico corrispondenti. 
8. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della  fusione  ai
sensi del comma 11, le limitazioni del comma  7  si  applicano  anche
alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe
generata in modo  autonomo  in  capo  alla  societa'  incorporata  in
relazione  al  periodo  che  intercorre  tra  l'inizio  del   periodo
d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia  della  fusione
ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile. 
9. Le disposizioni dei commi 7 e 8 si applicano anche agli  interessi
passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo
105, comma 5, nonche' all'eccedenza, ai  sensi  dell'articolo  5  del
decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla
crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214. 
10. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al  periodo
compreso tra l'inizio del periodo di imposta e  la  data  in  cui  ha
effetto  la  fusione  e'   determinato,   secondo   le   disposizioni
applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze
di apposito conto economico. 
11. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini  delle  imposte  sui
redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore
a quella in cui si e' chiuso l'ultimo  esercizio  di  ciascuna  delle
societa' fuse o incorporate o a quella, se piu' prossima, in  cui  si
e' chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante. 
12. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento,  inclusi
quelli relativi agli acconti d'imposta e  alle  ritenute  operate  su
redditi altrui, dei soggetti che  si  estinguono  per  effetto  delle
operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti  fino  alla
data di efficacia della  fusione  ai  sensi  dell'articolo  2504-bis,
secondo comma, del codice civile;  successivamente  a  tale  data,  i
predetti obblighi si intendono a tutti gli  effetti  trasferiti  alla
societa' incorporante o comunque risultante dalla fusione. 
13. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma
4, puo' essere applicato, con le modalita', le condizioni e i termini
ivi stabiliti, anche dalla societa' incorporante o  risultante  dalla
fusione per ottenere il riconoscimento fiscale  dei  maggiori  valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.