ART. 172
Fusione di societa'
(articolo 172 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. La fusione tra piu' societa' non costituisce realizzo ne'
distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle
societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
e il valore di avviamento.
2. Nella determinazione del reddito della societa' risultante dalla
fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo
iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni
o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in
bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo
derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione,
con riferimento a elementi patrimoniali della societa' incorporata o
fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della
societa' risultante dalla fusione. Tuttavia, i beni ricevuti sono
valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini
delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in
bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne'
realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne'
conseguimento di ricavi per i soci della societa' incorporata o fusa,
fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 49,
comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 69 e 96.
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa' risultante
dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti
delle societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi,
salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo
bilancio delle societa' fuse o incorporate concorrono a formare il
reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante se e
nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio
prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa
disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di
distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di
fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale
complessivo delle societa' partecipanti alla fusione al netto delle
quote del capitale di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o
da altre, concorrono a formare il reddito della societa' risultante
dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o
di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla
fusione sono state imputate al capitale delle societa' fuse o
incorporate si intendono trasferite nel capitale della societa'
risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il
reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio
che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui
al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve
della societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia' attribuite
o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente
concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla
formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di
capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione
annullata.
7. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa
la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del
reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la
parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del
patrimonio netto della societa' che riporta le perdite; tale valore,
determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi
dell'articolo 2504-bis del codice civile, deve risultare da una
relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla
societa', scelto tra quelli di cui all'articolo 2409-bis, primo
comma, del codice civile e al quale si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 64 del codice di procedura civile. Ai fini del primo
periodo, il valore economico del patrimonio netto e' ridotto di un
importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti
fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia
della fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile; tra
i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma
di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. In assenza della
relazione giurata di stima, il riporto delle perdite e' consentito
nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale
risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione
patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza
tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi
ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione
stessa; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi
erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici. La
possibilita' di riporto in diminuzione di cui ai periodi precedenti
e' subordinata alle condizioni che dal conto economico della societa'
che riporta le perdite relativo:
a) all'esercizio precedente a quello nel corso del quale la fusione
ha efficacia ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile
risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del
codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla
media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si
assumono le componenti di conto economico corrispondenti;
b) all'intervallo di tempo che intercorre tra l'inizio dell'esercizio
nel corso del quale la fusione ha efficacia ai sensi dell'articolo
2504-bis del codice civile e la data antecedente a quella di
efficacia della fusione, redatto in osservanza dei principi contabili
applicati ai fini della redazione del bilancio di esercizio, risulti
un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica e un
ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e
relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile,
ragguagliato ad anno, superiore al 40 per cento di quello risultante
dalla media degli ultimi due esercizi anteriori; per i soggetti che
redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si
assumono le componenti di conto economico corrispondenti.
8. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai
sensi del comma 11, le limitazioni del comma 7 si applicano anche
alla perdita, determinata secondo le regole ordinarie, che si sarebbe
generata in modo autonomo in capo alla societa' incorporata in
relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo
d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia della fusione
ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile.
9. Le disposizioni dei commi 7 e 8 si applicano anche agli interessi
passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo
105, comma 5, nonche' all'eccedenza, ai sensi dell'articolo 5 del
decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, relativa all'aiuto alla
crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.
10. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo
compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha
effetto la fusione e' determinato, secondo le disposizioni
applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze
di apposito conto economico.
11. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle imposte sui
redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore
a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle
societa' fuse o incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si
e' chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
12. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi
quelli relativi agli acconti d'imposta e alle ritenute operate su
redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle
operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla
data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis,
secondo comma, del codice civile; successivamente a tale data, i
predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla
societa' incorporante o comunque risultante dalla fusione.
13. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma
4, puo' essere applicato, con le modalita', le condizioni e i termini
ivi stabiliti, anche dalla societa' incorporante o risultante dalla
fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.