(Testo unico imposte sui redditi-art. 173)
                              ART. 173 
                        Scissione di societa' 
(articolo 173 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917; articolo 4, comma 1, decreto-legge 11  marzo  1997,  n.
50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122) 
 
1.  La  scissione  totale  o  parziale  di  una  societa'  in   altre
preesistenti o di nuova costituzione non da' luogo a realizzo  ne'  a
distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni  della  societa'
scissa, comprese quelle  relative  alle  rimanenze  e  al  valore  di
avviamento. 
2. Nella determinazione del reddito delle societa' partecipanti  alla
scissione non si tiene conto dell'avanzo o del disavanzo  conseguenti
al rapporto di cambio delle azioni o quote ovvero all'annullamento di
azioni o quote a norma dell'articolo 2506-ter del codice  civile.  In
quest'ultima  ipotesi  i  maggiori  valori   iscritti   per   effetto
dell'eventuale imputazione del disavanzo riferibile  all'annullamento
o al concambio di una  partecipazione,  con  riferimento  a  elementi
patrimoniali della societa' scissa, non sono imponibili nei confronti
della  beneficiaria.  Tuttavia,  i  beni   ricevuti   sono   valutati
fiscalmente in base all'ultimo  valore  riconosciuto  ai  fini  delle
imposte sui redditi,  facendo  risultare  da  apposito  prospetto  di
riconciliazione della dichiarazione dei redditi, i  dati  esposti  in
bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 
3. Il cambio delle  partecipazioni  originarie  non  costituisce  ne'
realizzo ne' distribuzione  di  plusvalenze  o  di  minusvalenze  ne'
conseguimento di ricavi per i soci della societa' scissa, fatta salva
l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 49, comma 7,  e,
ricorrendone le condizioni, degli articoli 69 e 96. 
4. Dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del  comma  11,
le posizioni soggettive della societa' scissa,  ivi  compresa  quella
indicata nell'articolo 95,  comma  4,  quali  risultanti  al  termine
dell'ultimo periodo d'imposta  della  societa'  scissa  chiuso  prima
della data  di  efficacia  della  scissione  ai  sensi  dell'articolo
2506-quater  del  codice  civile,  escluse  le  eccedenze   d'imposta
utilizzabili in compensazione, anche ai  sensi  dell'articolo  3  del
testo unico in materia di versamenti  e  di  riscossione  di  cui  al
decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33,  e  i  crediti  di  imposta
chiesti a rimborso, di natura diversa  da  quella  agevolativa,  e  i
relativi obblighi strumentali della societa' scissa  sono  attribuiti
alle beneficiarie e, in  caso  di  scissione  parziale,  alla  stessa
societa' scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio
netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattasi di posizioni
soggettive connesse specificamente o per insiemi  agli  elementi  del
patrimonio scisso, nel qual  caso  seguono  tali  elementi  presso  i
rispettivi titolari. 
5. Gli obblighi di versamento degli acconti relativi sia alle imposte
proprie sia alle ritenute sui redditi altrui, restano  in  capo  alla
societa'  scissa,  in  caso  di   scissione   parziale,   ovvero   si
trasferiscono alle societa' beneficiarie in caso di scissione totale,
in   relazione   alle   quote   di   patrimonio   netto    imputabile
proporzionalmente a ciascuna di esse. 
6. Il valore fiscalmente riconosciuto  dei  fondi  di  accantonamento
della societa' scissa si considera gia' dedotto  dalle  beneficiarie,
oltre che, in caso di scissione parziale,  dalla  suddetta  societa',
per importi proporzionali alle quote in cui risultano attribuiti  gli
elementi del patrimonio ai quali, specificamente o per insiemi, hanno
riguardo le norme tributarie che disciplinano il valore stesso. 
7. Se gli effetti della scissione sono fatti retroagire a  norma  del
comma 11, per i beni di cui agli articoli 101 e 103  le  disposizioni
del comma 4 trovano applicazione sommando proporzionalmente  le  voci
individuate per periodo di formazione in capo  alla  societa'  scissa
all'inizio  del  periodo  d'imposta  alle  corrispondenti  voci,  ove
esistano,  all'inizio  del  periodo  medesimo  presso   le   societa'
beneficiarie. 
8. In  caso  di  scissione  parziale  e  in  caso  di  scissione  non
retroattiva in societa' preesistente i costi fiscalmente riconosciuti
si assumono nella misura risultante alla data in cui  ha  effetto  la
scissione. In particolare: 
a) i beni di cui al comma 7  ricevuti  da  ciascuna  beneficiaria  si
presumono, in proporzione alle  quantita'  rispettivamente  ricevute,
provenienti proporzionalmente dalle voci  delle  esistenze  iniziali,
distinte per esercizio di formazione, della societa' scissa  e  dalla
eventuale eccedenza formatasi nel periodo d'imposta fino alla data in
cui ha effetto la scissione; 
b) le quote di ammortamento dei beni materiali e immateriali  nonche'
le spese  di  cui  all'articolo  111,  comma  11,  relative  ai  beni
trasferiti vanno ragguagliate  alla  durata  del  possesso  dei  beni
medesimi  da  parte  della   societa'   scissa   e   delle   societa'
beneficiarie; detto  criterio  e'  altresi'  applicabile  alle  spese
relative a piu' esercizi e agli accantonamenti. 
9. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo  bilancio
della societa' scissa debbono essere ricostituite dalle  beneficiarie
secondo le quote proporzionali  indicate  al  comma  4.  In  caso  di
scissione parziale, le riserve della societa' scissa si  riducono  in
corrispondenza. Se la sospensione d'imposta  dipende  da  eventi  che
riguardano specifici elementi patrimoniali della societa' scissa,  le
riserve  debbono   essere   ricostituite   dalle   beneficiarie   che
acquisiscono tali elementi. Nei riguardi della beneficiaria  ai  fini
della ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta  e  delle
altre riserve si applicano, per le rispettive quote, le  disposizioni
dettate per le fusioni  dall'articolo  172,  commi  5  e  6,  per  la
societa' incorporante o risultante dalla fusione. 
10. Alle perdite fiscali,  agli  interessi  indeducibili  oggetto  di
riporto  in  avanti  di  cui  all'articolo  105,  comma  5,   nonche'
all'eccedenza relativa  all'aiuto  alla  crescita  economica  di  cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
delle  societa'  che  partecipano  alla  scissione  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 172, commi 7,  8  e  9,  riferendosi  alla
societa' scissa  le  disposizioni  riguardanti  le  societa'  fuse  o
incorporate  e  alle  beneficiarie  quelle  riguardanti  la  societa'
risultante  dalla  fusione   o   incorporante   e   avendo   riguardo
all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio
o, se inferiore,  dal  progetto  di  scissione  di  cui  all'articolo
2506-bis del codice civile, ovvero dalla situazione  patrimoniale  di
cui all'articolo 2506-ter del codice civile. 
11. Ai fini delle imposte sui redditi, la  decorrenza  degli  effetti
della scissione e' regolata secondo le disposizioni del  primo  comma
dell'articolo 2506-quater del codice  civile,  ma  la  retrodatazione
degli effetti, ai sensi dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e  6),  del
codice civile, opera limitatamente ai casi di scissione  totale  e  a
condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo
di imposta della societa' scissa e delle beneficiarie e per  la  fase
posteriore a tale periodo. 
12. Gli obblighi tributari della societa' scissa riferibili a periodi
di imposta anteriori alla data dalla quale  l'operazione  ha  effetto
sono adempiuti in caso di scissione parziale  dalla  stessa  societa'
scissa o trasferiti, in  caso  di  scissione  totale,  alla  societa'
beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione. 
13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro procedimento  relativo
ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della societa'  scissa
o, nel caso di scissione totale, di quella  appositamente  designata,
ferma  restando  la  competenza  dell'Agenzia  delle  entrate   della
societa' scissa. Se la designazione e' omessa, si considera designata
la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione.  Le  altre
societa' beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte,  le
sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito  e  anche  nei
loro confronti possono  essere  adottati  i  provvedimenti  cautelari
previsti dalla legge.  Le  societa'  coobbligate  hanno  facolta'  di
partecipare ai suddetti procedimenti e  di  prendere  cognizione  dei
relativi atti, senza oneri di  avvisi  o  di  altri  adempimenti  per
l'Amministrazione. 
14. Ai fini dei suddetti procedimenti la  societa'  scissa  o  quella
designata   debbono    indicare,    a    richiesta    degli    organi
dell'Amministrazione finanziaria, i soggetti  e  i  luoghi  presso  i
quali sono conservate, qualora non le conservi presso la propria sede
legale, le scritture contabili e la documentazione  amministrativa  e
contabile  relative  alla  gestione  della   societa'   scissa,   con
riferimento a ciascuna delle parti del suo  patrimonio  trasferite  o
rimaste.  In  caso  di  conservazione  presso  terzi  estranei   alla
operazione  deve  essere  inoltre  esibita  l'attestazione   di   cui
all'articolo  52,  comma  10,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se la societa'  scissa  o  quella
designata non adempiono a tali obblighi o i soggetti da essa indicati
si oppongono all'accesso o non esibiscono in tutto o in parte  quanto
ad essi richiesto, si applicano  le  disposizioni  del  comma  5  del
suddetto articolo. 
15. Nei confronti della societa' soggetta all'imposta sulle  societa'
beneficiaria della scissione di una  societa'  non  soggetta  a  tale
imposta e nei confronti della societa' del secondo tipo  beneficiaria
della scissione di una societa' del primo tipo si applicano anche, in
quanto compatibili, l'articolo 170, commi 3, 4 e  5,  considerando  a
tal fine  la  societa'  scissa  come  trasformata  per  la  quota  di
patrimonio netto trasferita alla beneficiaria. 
16. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 176, comma
4, puo' essere applicato, con le modalita', le condizioni e i termini
ivi stabiliti, anche dalla societa' beneficiaria  dell'operazione  di
scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori  valori
iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni. 
17. Alla scissione di cui  all'articolo  2506.1  del  codice  civile,
qualora lo scorporo sia in favore di  una  societa'  beneficiaria  di
nuova  costituzione,  si  applicano  le  disposizioni  del   presente
articolo, con esclusione dei commi 3, 7, 9  e  10,  come  di  seguito
integrate: 
a) la societa'  scissa  assume,  quale  valore  delle  partecipazioni
ricevute, un importo pari alla differenza tra il  valore  fiscalmente
riconosciuto delle attivita' e quello  delle  passivita'  oggetto  di
scorporo, anche se non configurano un'azienda, rilevato alla data  di
efficacia della scissione  ai  sensi  dell'articolo  2506-quater  del
codice civile; 
b)  le  attivita'  e  passivita'  oggetto   di   scorporo,   compreso
l'avviamento se lo scorporo ha a oggetto un'azienda, assumono in capo
alle societa' beneficiarie il  valore  fiscalmente  riconosciuto  che
esse avevano in capo alla societa'  scissa  alla  data  di  efficacia
della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile; 
c) le attivita' e  passivita'  oggetto  di  scorporo  si  considerano
possedute  dalle  societa'  beneficiarie  anche  per  il  periodo  di
possesso della societa' scissa; ai fini del computo  del  periodo  di
possesso delle partecipazioni ricevute dalla societa' scissa si tiene
conto anche del periodo di possesso dell'azienda oggetto di scorporo; 
d) se lo scorporo ha a oggetto: 
1) un'azienda, le partecipazioni ricevute dalla  societa'  scissa  si
considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie  nel  bilancio
in cui risultavano iscritte le attivita' e passivita' dell'azienda; 
2)  partecipazioni  aventi  i  requisiti  per  l'esenzione   di   cui
all'articolo 96, senza considerare quello  di  cui  all'articolo  96,
comma 1, lettera a),  le  partecipazioni  ricevute  in  cambio  dalla
scissa si considerano iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie  e
conservano il periodo di possesso  delle  partecipazioni  oggetto  di
scorporo; 
3) beni, attivita' o  passivita'  che  non  costituiscono  aziende  o
partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 96,  comma  1,
lettere c) e d), le partecipazioni  ricevute  dalla  societa'  scissa
sono ammesse al regime di esenzione  di  cui  all'articolo  96  se  e
quando maturano i relativi requisiti; 
e) ai fini dell'applicazione del comma 4, il valore  netto  contabile
delle  attivita'  e  passivita'  oggetto  di  scorporo  deve   essere
rapportato al patrimonio netto contabile della societa' scissa  quale
risultante  alla  data  di  efficacia  della   scissione   ai   sensi
dell'articolo 2506-quater del codice civile; 
f) a seguito della scissione: 
1) le riserve  iscritte  nel  bilancio  dell'ultimo  esercizio  della
societa' scissa chiuso prima della data di efficacia della  scissione
ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice  civile  mantengono  il
loro regime fiscale; 
2) al patrimonio  netto  delle  societa'  beneficiarie,  rilevato  al
momento della loro costituzione, si applica  il  regime  fiscale  del
capitale e delle riserve di cui all'articolo 49, comma 5. 
18. In caso di scissione mediante scorporo di  una  societa'  in  una
societa' beneficiaria preesistente si applicano le  disposizioni  del
presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7 e 9. Tuttavia, se lo
scorporo  ha  a  oggetto  beni,  attivita'  o  passivita'   che   non
costituiscono aziende o partecipazioni prive  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 96, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute
dalla societa' scissa sono ammesse al regime di esenzione se e quando
maturano i relativi requisiti sempre che  il  possesso  delle  stesse
partecipazioni  sussista  almeno  dall'inizio   del   terzo   periodo
d'imposta anteriore al successivo realizzo. 
19. Nel caso in cui la societa' scissa sia  residente  in  uno  Stato
appartenente all'Unione europea ovvero aderente allo Spazio economico
europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri
un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la
propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, o un  ramo
aziendale di essa, assegnata a una  societa'  residente,  qualora  le
partecipazioni assegnate alla scissa: 
a) siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione  della
medesima societa' scissa, si applicano  le  disposizioni  di  cui  ai
commi  17  o  18,  a  seconda  che   la   societa'   residente   sia,
rispettivamente,   di   nuova   costituzione   oppure   preesistente,
riferendosi alla stabile organizzazione le  disposizioni  riguardanti
la  societa'  scissa  e  al  fondo   di   dotazione   della   stabile
organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della  societa'
scissa; 
b) non siano mantenute nel patrimonio  della  stabile  organizzazione
della medesima societa' scissa, si applicano le disposizioni  di  cui
ai commi da 1 a 16, a eccezione dei commi 3 e 7, e quelle di  cui  ai
commi 17, lettere b), c) e d), numero 1), o 18,  secondo  periodo,  a
seconda che la societa'  residente  sia,  rispettivamente,  di  nuova
costituzione   oppure   preesistente,   riferendosi   alla    stabile
organizzazione le disposizioni riguardanti la societa'  scissa  e  al
fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il
patrimonio netto  della  societa'  scissa;  la  societa'  scissa  non
residente assume, quale  valore  delle  partecipazioni  ricevute,  un
importo pari alla differenza tra il valore  fiscalmente  riconosciuto
delle  attivita'  e  quello  delle  passivita'  oggetto  di  scorporo
rilevato  alla  data  di   efficacia   della   scissione   ai   sensi
dell'articolo  2506-quater  del  codice  civile;  all'incremento  del
patrimonio  netto  della  societa'   beneficiaria   derivante   dalla
scissione che non e' utilizzato per ricostituire, ai sensi di  quanto
disposto dal comma 9, le riserve in  sospensione  d'imposta  presenti
nel rendiconto patrimoniale della stabile organizzazione, si  applica
il regime fiscale del capitale e delle riserve  di  cui  all'articolo
49, comma 5. 
20. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n.  212,
non rileva la scissione avente a oggetto un'azienda e  la  successiva
cessione della partecipazione ricevuta. 
21. Nelle  operazioni  di  scissione,  gli  obblighi  di  versamento,
inclusi quelli  relativi  agli  acconti  d'imposta  e  alle  ritenute
operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto
delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti  fino
alla  data  di  efficacia  della  scissione  ai  sensi  dell'articolo
2506-quater,  primo  comma,  primo  periodo,   del   codice   civile;
successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti
gli  effetti  trasferiti  alla  societa'  beneficiaria   o   comunque
risultante dalla scissione.