ART. 175
Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento
(articolo 175 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
95, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 96, per i
conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, contenente disposizioni
in materia di societa' controllate e collegate, effettuati tra
soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali,
si considera valore di realizzo quello attribuito alle
partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle
scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore,
quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture
contabili del soggetto conferitario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nel
caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo
comma, risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di
esenzione di cui all'articolo 96, qualora il valore normale,
determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4:
a) e' inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e'
deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore
di realizzo;
b) e' superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e'
deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore
normale.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano e il valore di
realizzo e' determinato ai sensi dell'articolo 9 nel caso di
conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento prive
dei requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 96 se le
partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti
predetti, senza considerare quello di cui all'articolo 96, comma 1,
lettera a).