(Testo unico imposte sui redditi-art. 175)
                              ART. 175 
    Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento 
(articolo 175 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
95, fatti salvi i casi di esenzione di cui  all'articolo  96,  per  i
conferimenti di partecipazioni di  controllo  o  di  collegamento  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile,  contenente  disposizioni
in materia  di  societa'  controllate  e  collegate,  effettuati  tra
soggetti residenti in Italia nell'esercizio di  imprese  commerciali,
si   considera   valore   di   realizzo   quello   attribuito    alle
partecipazioni, ricevute  in  cambio  dell'oggetto  conferito,  nelle
scritture contabili del soggetto  conferente  ovvero,  se  superiore,
quello  attribuito  alle  partecipazioni  conferite  nelle  scritture
contabili del soggetto conferitario. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione  anche  nel
caso in cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del  medesimo
comma, risulta inferiore  al  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle
partecipazioni  conferite.  In  tal  caso,  fatti  salvi  i  casi  di
esenzione  di  cui  all'articolo  96,  qualora  il  valore   normale,
determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4: 
a) e' inferiore al predetto valore di realizzo,  la  minusvalenza  e'
deducibile per  un  ammontare  pari  alla  differenza  tra  il  costo
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e  il  valore
di realizzo; 
b) e' superiore al predetto valore di realizzo,  la  minusvalenza  e'
deducibile per  un  ammontare  pari  alla  differenza  tra  il  costo
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e  il  valore
normale. 
3. Le disposizioni del comma 1  non  si  applicano  e  il  valore  di
realizzo  e'  determinato  ai  sensi  dell'articolo  9  nel  caso  di
conferimento di partecipazioni di controllo o di  collegamento  prive
dei  requisiti  per  l'esenzione  di  cui  all'articolo  96   se   le
partecipazioni  ricevute  non  sono  anch'esse  prive  dei  requisiti
predetti, senza considerare quello di cui all'articolo 96,  comma  1,
lettera a).