ART. 176
Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario
(articolo 176 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel
territorio dello Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze. Tuttavia, il
soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni
ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda
conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di
quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo
dell'azienda stessa, compreso il valore dell'avviamento, facendo
risultare da apposito prospetto di riconciliazione della
dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori
fiscalmente riconosciuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il
conferente o il conferitario e' un soggetto non residente, qualora il
conferimento abbia a oggetto aziende situate nel territorio dello
Stato.
3. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore
individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a
seguito del conferimento e' disciplinata dagli articoli 76, comma 1,
lettera d), e 77, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore
fiscale dell'azienda conferita.
4. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3,
la societa' conferitaria puo' optare, nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' stata posta in
essere l'operazione, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui
maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi
dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali
relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3 per cento,
cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, nonche' la
differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16, comma
1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e quella di
cui al medesimo articolo 16, comma 1. In caso di realizzo dei beni
anteriormente al terzo periodo d'imposta successivo a quello
dell'opzione, il costo fiscale e' ridotto dei maggiori valori
assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata e'
corrispondentemente scomputata dalle relative imposte. I maggiori
valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti
a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata
l'opzione. L'importo dell'imposta sostitutiva deve essere versato in
un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle
imposte relative all'esercizio nel corso del quale e' stata posta in
essere l'operazione.
5. Non rileva ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio
2000, n. 212, il conferimento dell'azienda secondo i regimi di
continuita' dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione
sostitutiva di cui al presente articolo e la successiva cessione
della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione di cui
all'articolo 96 o di quella di cui all'articolo 69.
6. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati con
il regime di cui al presente articolo si considerano possedute dal
soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto
conferente. Le partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno
effettuato i conferimenti di cui al primo periodo o le operazioni di
cui all'articolo 188, in regime di neutralita' fiscale, si
considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in
cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita o in cui
risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le partecipazioni date
in cambio.
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'eccedenza in sospensione
di imposta, ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo
previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n.
244, relativa all'azienda conferita non concorre alla formazione del
reddito del soggetto conferente e si trasferisce al soggetto
conferitario a condizione che questi istituisca il vincolo di
sospensione d'imposta previsto dalla norma predetta.
8. Alla societa' conferitaria si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa le disposizioni
riguardanti la societa' beneficiaria della scissione e avendo
riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo
bilancio chiuso anteriormente alla data di efficacia del
conferimento.