(Testo unico imposte sui redditi-art. 176)
                              ART. 176 
 Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario 
(articolo 176 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. I conferimenti di aziende effettuati tra  soggetti  residenti  nel
territorio dello Stato nell'esercizio  di  imprese  commerciali,  non
costituiscono realizzo di plusvalenze o  minusvalenze.  Tuttavia,  il
soggetto conferente deve assumere, quale valore delle  partecipazioni
ricevute,  l'ultimo  valore  fiscalmente  riconosciuto   dell'azienda
conferita e il soggetto  conferitario  subentra  nella  posizione  di
quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e  del  passivo
dell'azienda stessa,  compreso  il  valore  dell'avviamento,  facendo
risultare   da   apposito   prospetto   di   riconciliazione    della
dichiarazione dei redditi i dati  esposti  in  bilancio  e  i  valori
fiscalmente riconosciuti. 
2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  se  il
conferente o il conferitario e' un soggetto non residente, qualora il
conferimento abbia a oggetto aziende  situate  nel  territorio  dello
Stato. 
3. In  caso  di  conferimento  dell'unica  azienda  dell'imprenditore
individuale, la successiva cessione delle partecipazioni  ricevute  a
seguito del conferimento e' disciplinata dagli articoli 76, comma  1,
lettera d), e 77, assumendo come costo delle stesse  l'ultimo  valore
fiscale dell'azienda conferita. 
4. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e  3,
la societa' conferitaria puo' optare, nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta nel corso del quale e' stata  posta  in
essere l'operazione, per l'applicazione, in tutto  o  in  parte,  sui
maggiori  valori  attribuiti  in   bilancio   ai   singoli   elementi
dell'attivo  costituenti  immobilizzazioni  materiali  e  immateriali
relativi  all'azienda  ricevuta,  di  un'imposta  sostitutiva   delle
imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale   sulle   attivita'
produttive con aliquota, rispettivamente, del 18 e del 3  per  cento,
cui  sommare  eventuali  addizionali  o  maggiorazioni,  nonche'   la
differenza tra ciascuna delle aliquote di cui all'articolo 16,  comma
1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e  quella  di
cui al medesimo articolo 16, comma 1. In caso di  realizzo  dei  beni
anteriormente  al  terzo  periodo  d'imposta  successivo   a   quello
dell'opzione,  il  costo  fiscale  e'  ridotto  dei  maggiori  valori
assoggettati  a  imposta   sostitutiva   e   dell'eventuale   maggior
ammortamento   dedotto   e   l'imposta   sostitutiva    versata    e'
corrispondentemente scomputata dalle  relative  imposte.  I  maggiori
valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti
a partire dal periodo d'imposta nel corso  del  quale  e'  esercitata
l'opzione. L'importo dell'imposta sostitutiva deve essere versato  in
un'unica soluzione entro il  termine  di  versamento  a  saldo  delle
imposte relative all'esercizio nel corso del quale e' stata posta  in
essere l'operazione. 
5. Non rileva ai fini dell'articolo  10-bis  della  legge  27  luglio
2000, n. 212,  il  conferimento  dell'azienda  secondo  i  regimi  di
continuita'  dei  valori  fiscali  riconosciuti  o   di   imposizione
sostitutiva di cui al presente  articolo  e  la  successiva  cessione
della partecipazione ricevuta per  usufruire  dell'esenzione  di  cui
all'articolo 96 o di quella di cui all'articolo 69. 
6. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati  con
il regime di cui al presente articolo si  considerano  possedute  dal
soggetto conferitario anche per il periodo di possesso  del  soggetto
conferente.  Le  partecipazioni  ricevute  dai  soggetti  che   hanno
effettuato i conferimenti di cui al primo periodo o le operazioni  di
cui  all'articolo  188,  in  regime  di   neutralita'   fiscale,   si
considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in
cui risultavano iscritti i  beni  dell'azienda  conferita  o  in  cui
risultavano iscritte, come immobilizzazioni, le  partecipazioni  date
in cambio. 
7. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'eccedenza in sospensione
di imposta, ai sensi dell'articolo 109,  comma  4,  lettera  b),  del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  nel  testo
previgente alle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007,  n.
244, relativa all'azienda conferita non concorre alla formazione  del
reddito  del  soggetto  conferente  e  si  trasferisce  al   soggetto
conferitario  a  condizione  che  questi  istituisca  il  vincolo  di
sospensione d'imposta previsto dalla norma predetta. 
8. Alla societa' conferitaria si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 173, comma 10, riferendosi alla stessa  le  disposizioni
riguardanti  la  societa'  beneficiaria  della  scissione  e   avendo
riguardo all'ammontare del patrimonio netto quale risulta dall'ultimo
bilancio  chiuso   anteriormente   alla   data   di   efficacia   del
conferimento.