(Testo unico imposte sui redditi-art. 177)
                              ART. 177 
                      Scambi di partecipazioni 
(articolo 177 decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1.  La  permuta,  mediante  la  quale  uno  dei   soggetti   indicati
nell'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), acquista  o  integra  una
partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
n. 1), del codice  civile,  contenente  disposizioni  in  materia  di
societa' controllate e collegate ovvero incrementa la percentuale  di
controllo, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b),
attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non da'  luogo  a
componenti positivi o negativi del reddito  imponibile  a  condizione
che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle
azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio  in  denaro
concorre a  formare  il  reddito  del  percipiente  ferma  rimanendo,
ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 96
e quella parziale di cui all'articolo 69. 
2. In caso di conferimenti di azioni o quote in societa', mediante  i
quali la societa' conferitaria  acquisisce,  ai  sensi  dell'articolo
2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di  una
societa' di cui all'articolo 82, comma 1, lettere  a)  o  d),  ovvero
incrementa la  percentuale  di  controllo,  si  considera  valore  di
realizzo, ai fini della determinazione del  reddito  del  conferente,
quello corrispondente alla  quota  delle  voci  di  patrimonio  netto
formato dalla societa' conferitaria per effetto del conferimento.  Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nel  caso  in
cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo,
risulta   inferiore   al   costo   fiscalmente   riconosciuto   delle
partecipazioni  conferite.  In  tal  caso,  fatti  salvi  i  casi  di
esenzione  di  cui  all'articolo  96,  qualora  il  valore   normale,
determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4: 
a) e' inferiore al predetto valore di realizzo,  la  minusvalenza  e'
deducibile per  un  ammontare  pari  alla  differenza  tra  il  costo
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e  il  valore
di realizzo; 
b) e' superiore al predetto valore di realizzo,  la  minusvalenza  e'
deducibile per  un  ammontare  pari  alla  differenza  tra  il  costo
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e  il  valore
normale. 
3. Quando la societa' conferitaria non acquisisce il controllo di una
societa', ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,  numero  1),  del
codice  civile,  ne'  incrementa  la  percentuale  di  controllo,  le
disposizioni di cui al  comma  2  trovano  comunque  applicazione  se
sussistono entrambe le seguenti condizioni: 
a) le  partecipazioni  conferite  rappresentano  una  percentuale  di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al  2
o al 20  per  cento  oppure  una  partecipazione  al  capitale  o  al
patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si  tratti
di  partecipazioni  rappresentate  da  titoli  negoziati  in  mercati
regolamentati o di altre partecipazioni; 
b) le partecipazioni sono conferite in una societa', esistente  o  di
nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso
il conferente sia una persona  fisica,  dal  conferente  e  dai  suoi
familiari di cui all'articolo 5, comma 5. 
4. Se sono conferite partecipazioni detenute in una societa', le  cui
azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che,  al  momento
del conferimento, rientra tra i soggetti indicati  all'articolo  161,
comma 1, lettere b) o c), numero 1), ai fini dell'applicazione  della
disposizione di cui al comma 3, le percentuali  ivi  indicate  devono
sussistere per le partecipazioni da  essa  detenute  direttamente,  o
indirettamente tramite societa' controllate  ai  sensi  dell'articolo
2359 del codice civile anch'esse rientranti tra i  soggetti  indicati
all'articolo 161, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui  valore
contabile complessivo e' superiore alla meta'  del  valore  contabile
totale  delle  partecipazioni  da  essa   detenute   direttamente   o
indirettamente tramite le  suddette  societa'  controllate.  Ai  fini
della   determinazione   delle   percentuali   rappresentate    dalle
partecipazioni e della quantificazione del loro valore  contabile  si
tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta  dalla  catena
partecipativa. 
5. Nel caso di effettuazione di conferimenti ai sensi del comma 3, in
capo alla conferitaria il termine di cui all'articolo  96,  comma  1,
lettera a), e' esteso fino al  sessantesimo  mese  precedente  quello
dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite. 
6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 3.