ART. 177
Scambi di partecipazioni
(articolo 177 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati
nell'articolo 82, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una
partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di
societa' controllate e collegate ovvero incrementa la percentuale di
controllo, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b),
attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non da' luogo a
componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione
che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle
azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro
concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo,
ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 96
e quella parziale di cui all'articolo 69.
2. In caso di conferimenti di azioni o quote in societa', mediante i
quali la societa' conferitaria acquisisce, ai sensi dell'articolo
2359, primo comma, numero 1), del codice civile, il controllo di una
societa' di cui all'articolo 82, comma 1, lettere a) o d), ovvero
incrementa la percentuale di controllo, si considera valore di
realizzo, ai fini della determinazione del reddito del conferente,
quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto
formato dalla societa' conferitaria per effetto del conferimento. Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nel caso in
cui il valore di realizzo, determinato ai sensi del medesimo periodo,
risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni conferite. In tal caso, fatti salvi i casi di
esenzione di cui all'articolo 96, qualora il valore normale,
determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 4:
a) e' inferiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e'
deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore
di realizzo;
b) e' superiore al predetto valore di realizzo, la minusvalenza e'
deducibile per un ammontare pari alla differenza tra il costo
fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite e il valore
normale.
3. Quando la societa' conferitaria non acquisisce il controllo di una
societa', ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice civile, ne' incrementa la percentuale di controllo, le
disposizioni di cui al comma 2 trovano comunque applicazione se
sussistono entrambe le seguenti condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2
o al 20 per cento oppure una partecipazione al capitale o al
patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti
di partecipazioni rappresentate da titoli negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni;
b) le partecipazioni sono conferite in una societa', esistente o di
nuova costituzione, partecipata unicamente dal conferente o, nel caso
il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi
familiari di cui all'articolo 5, comma 5.
4. Se sono conferite partecipazioni detenute in una societa', le cui
azioni non sono negoziate in mercati regolamentati, che, al momento
del conferimento, rientra tra i soggetti indicati all'articolo 161,
comma 1, lettere b) o c), numero 1), ai fini dell'applicazione della
disposizione di cui al comma 3, le percentuali ivi indicate devono
sussistere per le partecipazioni da essa detenute direttamente, o
indirettamente tramite societa' controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile anch'esse rientranti tra i soggetti indicati
all'articolo 161, comma 1, lettere b) o c), numero 1), il cui valore
contabile complessivo e' superiore alla meta' del valore contabile
totale delle partecipazioni da essa detenute direttamente o
indirettamente tramite le suddette societa' controllate. Ai fini
della determinazione delle percentuali rappresentate dalle
partecipazioni e della quantificazione del loro valore contabile si
tiene conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena
partecipativa.
5. Nel caso di effettuazione di conferimenti ai sensi del comma 3, in
capo alla conferitaria il termine di cui all'articolo 96, comma 1,
lettera a), e' esteso fino al sessantesimo mese precedente quello
dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite.
6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 3.