(Testo unico imposte sui redditi-art. 178)
                              ART. 178 
         Operazioni straordinarie e attivita' professionali 
(articolo 177-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. I conferimenti di un complesso unitario di attivita'  materiali  e
immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento  immateriale,
nonche' di passivita',  organizzato  per  l'esercizio  dell'attivita'
artistica  o  professionale,  in  una  societa'  per  l'esercizio  di
attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui
all'articolo  10  della  legge  12  novembre  2011,   n.   183,   non
costituiscono realizzo di plusvalenze  o  minusvalenze;  il  soggetto
conferente assume, quale valore  delle  partecipazioni  ricevute,  la
somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti  di  attivita'  e
passivita'  conferite  e  il  soggetto  conferitario  subentra  nella
posizione di quello conferente in ordine a quanto  ricevuto,  facendo
risultare   da   apposito   prospetto   di   riconciliazione    della
dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili  e
i valori fiscalmente riconosciuti. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche: 
a)  ai  conferimenti  in  societa'  per  l'esercizio   di   attivita'
professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle
di cui al comma 1; 
b)  agli  apporti  in  associazioni  o  societa'  semplici   di   cui
all'articolo 5, costituite per l'esercizio in forma associata di arti
e professioni; 
c)  alle  trasformazioni,  fusioni  e  scissioni  di   societa'   tra
professionisti di cui al comma 1 e  alla  lettera  a),  nonche'  alle
medesime operazioni delle associazioni o  societa'  semplici  di  cui
alla lettera b) e tra le societa' di cui al comma 1 e alla lettera a)
e le associazioni o societa' semplici di cui alla lettera b); 
d) al trasferimento per causa di morte o  per  atto  gratuito  di  un
complesso unitario di attivita' materiali e immateriali,  inclusa  la
clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche'  di  passivita',
organizzato per l'esercizio dell'attivita' artistica o  professionale
svolta in forma individuale. 
3. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche qualora, a  seguito
della cessazione, entro cinque anni dall'apertura della  successione,
dell'esercizio in forma associata di  arti  e  professioni  da  parte
degli eredi, la predetta attivita' resti svolta da uno solo di essi. 
4. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione,  nel  caso
di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui ai commi da  1  a
3, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del  reddito
di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 56 a un periodo di  imposta
soggetto alla determinazione del reddito  d'impresa  ai  sensi  degli
articoli 65 e 92, i componenti positivi e  negativi  che  hanno  gia'
concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del  regime
di determinazione  del  reddito  di  lavoro  autonomo,  non  assumono
rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei  periodi  di
imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi
inversa  di  passaggio  da  un  periodo  di  imposta  soggetto   alla
determinazione del reddito d'impresa a un periodo d'imposta  soggetto
alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.  Si  applica,  in
quanto compatibile, l'articolo 170, commi 3 e 4,  anche  in  caso  di
fusioni e scissioni. 
5. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente  articolo
e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.