ART. 178
Operazioni straordinarie e attivita' professionali
(articolo 177-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. I conferimenti di un complesso unitario di attivita' materiali e
immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale,
nonche' di passivita', organizzato per l'esercizio dell'attivita'
artistica o professionale, in una societa' per l'esercizio di
attivita' professionali regolamentate nel sistema ordinistico, di cui
all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze; il soggetto
conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, la
somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti di attivita' e
passivita' conferite e il soggetto conferitario subentra nella
posizione di quello conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo
risultare da apposito prospetto di riconciliazione della
dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e
i valori fiscalmente riconosciuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:
a) ai conferimenti in societa' per l'esercizio di attivita'
professionali regolamentate nel sistema ordinistico diverse da quelle
di cui al comma 1;
b) agli apporti in associazioni o societa' semplici di cui
all'articolo 5, costituite per l'esercizio in forma associata di arti
e professioni;
c) alle trasformazioni, fusioni e scissioni di societa' tra
professionisti di cui al comma 1 e alla lettera a), nonche' alle
medesime operazioni delle associazioni o societa' semplici di cui
alla lettera b) e tra le societa' di cui al comma 1 e alla lettera a)
e le associazioni o societa' semplici di cui alla lettera b);
d) al trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di un
complesso unitario di attivita' materiali e immateriali, inclusa la
clientela e ogni altro elemento immateriale, nonche' di passivita',
organizzato per l'esercizio dell'attivita' artistica o professionale
svolta in forma individuale.
3. I criteri di cui al comma 1 si applicano anche qualora, a seguito
della cessazione, entro cinque anni dall'apertura della successione,
dell'esercizio in forma associata di arti e professioni da parte
degli eredi, la predetta attivita' resti svolta da uno solo di essi.
4. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso
di passaggio, per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a
3, da un periodo di imposta soggetto alla determinazione del reddito
di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 56 a un periodo di imposta
soggetto alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli
articoli 65 e 92, i componenti positivi e negativi che hanno gia'
concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime
di determinazione del reddito di lavoro autonomo, non assumono
rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa dei periodi di
imposta successivi; corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi
inversa di passaggio da un periodo di imposta soggetto alla
determinazione del reddito d'impresa a un periodo d'imposta soggetto
alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Si applica, in
quanto compatibile, l'articolo 170, commi 3 e 4, anche in caso di
fusioni e scissioni.
5. Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212,
non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo
e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute.