(Testo unico imposte sui redditi-art. 179)
                              ART. 179 
      Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo 
(articolo 177-ter decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
                            1986, n. 917) 
 
1. I limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali  di  cui
agli articoli 93, comma 3, 172, commi 7 e 8, 173, comma  10,  e  176,
comma 8, non si applicano qualora le operazioni indicate nei medesimi
articoli si verifichino all'interno dello stesso  gruppo,  intendendo
per tale quello costituito  da  soggetti  tra  i  quali  sussiste  il
rapporto di controllo  ai  sensi  dell'articolo  2359,  primo  comma,
numero 1), e secondo comma, del codice civile e in cui  una  societa'
controlla l'altra o le  altre  societa'  partecipanti  alle  predette
operazioni o tutte le societa' partecipanti alle predette  operazioni
sono controllate dallo stesso soggetto. La disapplicazione di cui  al
primo periodo opera  esclusivamente  per  le  perdite  conseguite  in
periodi di imposta nei quali le societa' partecipanti alle operazioni
di cui alle disposizioni del primo periodo  erano  gia'  appartenenti
allo stesso gruppo nonche' per le perdite conseguite antecedentemente
per le quali abbiano trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel
gruppo della societa' a cui  si  riferiscono,  o  successivamente,  i
limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo  previsti
dai citati articoli. 
2. Con decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le disposizioni di attuazione  del  presente  articolo,  al
fine di definire: 
a) i criteri per la determinazione del  periodo  di  appartenenza  al
gruppo di ciascuna societa', nonche' le regole con cui  tale  periodo
e' attribuito al soggetto  avente  causa  nell'ambito  di  operazioni
straordinarie, al fine di evitare effetti distorsivi; 
b) il coordinamento tra le disposizioni che limitano il riporto delle
perdite fiscali di cui agli articoli 93, comma 3, 172, commi 7  e  8,
173, comma 10, e  176,  comma  8,  e  le  disposizioni  del  presente
articolo, precisando, in ogni caso, che: 
1) le perdite sottoposte, con esito positivo, alle  disposizioni  che
limitano il riporto delle perdite si considerano conseguite  all'atto
di ingresso nel gruppo ovvero al momento in cui  sono  effettuate  le
operazioni di fusione o scissione; 
2) si considerano prioritariamente utilizzate le  perdite  conseguite
nel periodo d'imposta meno recente; 
3) le perdite eccedenti il valore del patrimonio netto della societa'
si considerano formate  prioritariamente  dalle  perdite  diverse  da
quelle di cui al presente articolo. 
3. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  agli
interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in  avanti  di  cui
all'articolo  105,  comma  5,   nonche'   all'eccedenza,   ai   sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30  dicembre  2023,  n.  216,
relativa all'aiuto alla crescita economica  di  cui  all'articolo  1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.