ART. 179
Disciplina del riporto delle perdite fiscali infragruppo
(articolo 177-ter decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917)
1. I limiti e le condizioni al riporto delle perdite fiscali di cui
agli articoli 93, comma 3, 172, commi 7 e 8, 173, comma 10, e 176,
comma 8, non si applicano qualora le operazioni indicate nei medesimi
articoli si verifichino all'interno dello stesso gruppo, intendendo
per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il
rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
numero 1), e secondo comma, del codice civile e in cui una societa'
controlla l'altra o le altre societa' partecipanti alle predette
operazioni o tutte le societa' partecipanti alle predette operazioni
sono controllate dallo stesso soggetto. La disapplicazione di cui al
primo periodo opera esclusivamente per le perdite conseguite in
periodi di imposta nei quali le societa' partecipanti alle operazioni
di cui alle disposizioni del primo periodo erano gia' appartenenti
allo stesso gruppo nonche' per le perdite conseguite antecedentemente
per le quali abbiano trovato applicazione, all'atto dell'ingresso nel
gruppo della societa' a cui si riferiscono, o successivamente, i
limiti al riporto delle perdite e le condizioni di utilizzo previsti
dai citati articoli.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, al
fine di definire:
a) i criteri per la determinazione del periodo di appartenenza al
gruppo di ciascuna societa', nonche' le regole con cui tale periodo
e' attribuito al soggetto avente causa nell'ambito di operazioni
straordinarie, al fine di evitare effetti distorsivi;
b) il coordinamento tra le disposizioni che limitano il riporto delle
perdite fiscali di cui agli articoli 93, comma 3, 172, commi 7 e 8,
173, comma 10, e 176, comma 8, e le disposizioni del presente
articolo, precisando, in ogni caso, che:
1) le perdite sottoposte, con esito positivo, alle disposizioni che
limitano il riporto delle perdite si considerano conseguite all'atto
di ingresso nel gruppo ovvero al momento in cui sono effettuate le
operazioni di fusione o scissione;
2) si considerano prioritariamente utilizzate le perdite conseguite
nel periodo d'imposta meno recente;
3) le perdite eccedenti il valore del patrimonio netto della societa'
si considerano formate prioritariamente dalle perdite diverse da
quelle di cui al presente articolo.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui
all'articolo 105, comma 5, nonche' all'eccedenza, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216,
relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.