(Protocollo 4-art. 12)
                             ARTICOLO 12 
                   Principio della territorialita' 
 
   1.  Le  condizioni  relative  all'acquisizione  del  carattere  di
prodotto originario stabilite nel titolo II devono essere  rispettate
senza interruzione nella  Comunita'  o  in  Egitto,  fatto  salvo  il
disposto dell'articolo 4. 
   2. Fatto salvo l'articolo 4, le merci originarie  esportate  dalla
Comunita' o  dall'Egitto  verso  un  altro  paese  e  successivamente
reimportate sono considerate non originarie, a meno che  si  fornisca
alle autorita' doganali la prova soddisfacente: 
 
a) che le merci reimportate sono le  stesse  merci  che  erano  state
esportate, e 
b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione,  oltre  a
   quelle necessarie per conservarle in buono stato durante  la  loro
   permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.