(CODICE CIVILE-art. 107)
                              Art. 107. 
 
                     (Forma della celebrazione). 
 
  Nel giorno indicato dalle parti  l'ufficiale  dello  stato  civile,
alla presenza di due testimoni, anche se parenti,  da'  lettura  agli
sposi degli articoli 143, 144 e 145; riceve da ciascuna  delle  parti
personalmente, l'una dopo  l'altra,  la  dichiarazione  che  esse  si
vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito
dichiara che esse sono unite in matrimonio. 
 
  L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente  dopo  la
celebrazione.