(CODICE CIVILE-art. 108)
                              Art. 108. 
 
             (Inapponibilita' di termini e condizioni). 
 
  La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito
e  in  moglie  non  puo'  essere  sottoposta  ne'  a  termine  ne'  a
condizione. 
 
  Se le parti aggiungono un termine  o  una  condizione,  l'ufficiale
dello  stato  civile  non  puo'  procedere  alla   celebrazione   del
matrimonio. Se cio' nonostante il matrimonio e' celebrato, il termine
e la condizione si hanno per non apposti.