(CODICE CIVILE-art. 109)
                              Art. 109. 
 
                (Celebrazione in un comune diverso). 
 
  Quando vi e' necessita' o convenienza di celebrare il matrimonio in
un comune diverso da quello indicato nell'art. 106, l'ufficiale dello
stato  civile,  trascorso  il  termine  stabilito  nel  primo   comma
dell'art. 99, richiede per iscritto l'ufficiale  del  luogo  dove  il
matrimonio si deve celebrare. 
 
  La richiesta e' menzionata nell'atto  di  celebrazione  e  in  esso
inserita. Nel giorno successivo  alla  celebrazione  del  matrimonio,
l'ufficiale  davanti  al  quale  esso  fu  celebrato  invia,  per  la
trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta
la richiesta.