(CODICE CIVILE-art. 110)
                              Art. 110. 
 
              (Celebrazione fuori della casa comunale). 
 
  Se  uno  degli  sposi,  per  infermita'  o  per  altro  impedimento
giustificato all'ufficio dello stato civile,  e'  nell'impossibilita'
di  recarsi  alla  casa  comunale,  l'ufficiale  si  trasferisce  col
segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e  ivi,  alla
presenza  di  quattro  testimoni,  procede  alla   celebrazione   del
matrimonio secondo l'art. 107.