(CODICE CIVILE-art. 111)
                              Art. 111. 
 
                     (Celebrazione per procura). 
 
  I militari e le persone che per ragioni di servizio si  trovano  al
seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare  il
matrimonio per procura. 
 
  La celebrazione del matrimonio per procura puo' anche farsi  quando
uno degli sposi risiede fuori del Regno e concorrono gravi motivi, da
valutarsi dal procuratore generale presso la corte di  appello  nella
cui circoscrizione l'altro sposo risiede. 
 
  La procura deve contenere l'indicazione della persona con la  quale
il matrimonio si deve contrarre. 
 
  La procura deve essere fatta per atto pubblico;  i  militari  e  le
persone al seguito delle forze armate, in tempo  di  guerra,  possono
farla nelle forme speciali ad essi consentite. 
 
  Il matrimonio non puo' piu' essere celebrato quando sono  trascorsi
centottanta giorni da quello in cui la procura fu rilasciata. 
 
  La  coabitazione,  anche  temporanea,  dopo  la  celebrazione   del
matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura,  ignorata
dall'altro coniuge al momento della celebrazione.