(CODICE CIVILE-art. 112)
                              Art. 112. 
 
                    (Rifiuto della celebrazione). 
 
  L'ufficiale dello stato civile non puo' rifiutare  la  celebrazione
del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge. 
 
  Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei
motivi. 
 
  Contro il rifiuto e' dato ricorso al  tribunale,  che  provvede  in
camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.