(CODICE CIVILE-art. 114)
                              Art. 114. 
 
        (Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali). 
 
  Nei matrimoni del Re Imperatore e della Famiglia Reale  l'ufficiale
dello stato civile e' il presidente del Senato. 
 
  Il Re Imperatore determina il luogo della  celebrazione,  la  quale
puo' anche farsi per procura. In questo  caso  non  si  applicano  le
norme dell'art. 111.