Allegato B LEGGE SULLA SICUREZZA PUBBLICA. Art. 1. L'amministrazione di pubblica sicurezza e' diretta dal ministro dell'interno, e per esso dai prefetti e sotto-prefetti. Essa e' esercitata sotto la loro dipendenza dall'arma dei carabinieri reali, e per ordine gerarchico dai questori, dagl'ispettori, dai delegati ed applicati di pubblica sicurezza.