(Convenzione - art. 84)
                            Articolo 84. 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la
data del deposito del trentacinquesimo strumento  di  ratifica  o  di
adesione. 
  2. Per ogni Stato che ratifichera' la  convenzione  o  vi  aderira'
dopo il deposito del trentacinquesimo  strumento  di  ratifica  o  di
adesione, la convenzione entrera' in vigore  trenta  giorni  dopo  il
deposito, da parte di dello Stato, del proprio strumento di  ratifica
o di adesione.