(Convenzione - art. 85)
                            Articolo 85. 
                           Testi autentici 
 
  L'originale  della  presente  convenzione,  i  cui  testi  inglese,
cinese, spagnolo, francese e russo sono ugualmente  autentici,  sara'
depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. 
 
  IN  FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti  plenipotenziari,   debitamente
autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno  firmato  la   presente
convenzione. 
 
  FATTO a Vienna, il ventitre maggio millenovecentosessantanove.